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Ordinanza — n. 3383/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax authority, ruling burden of proof for non-income funds lies with taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3383/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision that favored the taxpayer. The Commission had incorrectly assumed the taxpayer did not need to prove the specific use of funds from non-income sources. The court held that taxpayers must provide documentary evidence showing the existence, amount, and duration of possession of such funds to justify their use for contested expenses.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: In synthetic assessments, the taxpayer bears the burden of proving the availability, amount, and duration of possession of non-income funds used for contested expenses, requiring documentary evidence of their existence and possession.

Parole chiave

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synthetic assessment tax burden of proof funds non-income resources documentary evidence possession property acquisition costs validità della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973
2200/2021 Agenzia delle Entrate C/ Buggé Maria Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di Maria Buggè di avviso di accertamento per Irpef e altro anno 2009, ex art. 38 IV comma d.P.R.
Art. 2697 c.c.
600/73 e dell'art. 2697 c.c., ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., ponendosi la decisione impugnata in contrasto con la corretta interpretazione delle norme indicate.
art. 2697 c.c
600/73 e dell'art. 2697 c.c., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7389/2018
Questa Corte (ex multis Cass. n. 7389/2018) è ferma nel ritenere, in tema di accertamento cd.
Cass. n. 29067/2018
Cass. n. 16637/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BUGGE' MARIA; - intimata- avverso la sentenza n. 1121/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 02200 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- r.g.n. 2200/2021 Agenzia delle Entrate C/ Buggé Maria Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di Maria Buggè di avviso di accertamento per Irpef e altro anno 2009, ex art. 38 IV comma d.P.R. 600/73, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente. La CTR ha ritenuto che le disponibilità derivanti alla contribuente dai saldi dei conti correnti su Banca Carime e dalla smobilizzazione di obbligazioni fossero idonee a giustificare nei limiti del loro ammontare gli incrementi patrimoniali e che, tenuto conto della mancanza di copertura degli assegni, le somme con riferimento all'investimento consistente nelle tre compravendite di fabbricati effettivamente sborsate idonee a giustificare la complessiva disponibilità finanziaria dimostrata per il 2009.

La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: L'Agenzia delle entrate con l'unico motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., ponendosi la decisione impugnata in contrasto con la corretta interpretazione delle norme indicate. Il motivo è fondato. Questa Corte (ex multis Cass. n. 7389/2018) è ferma nel ritenere, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso Cass. n. 7389/2018; n. 29067 del 13/11/2018 ).

Pertanto, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16637 del 04/08/2020).

La CTR non si è uniformata ai superiori principi, avendo erroneamente ritenuto che non occorresse la prova dello specifico impiego delle somme necessarie a far fronte agli investimenti contestati per sostenere le relative spese. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 13 dicem