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Ordinanza — n. 3380/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to prove service of summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove the service of the summons. The Regional Tax Commission ruled the appeal procedurally flawed due to the absence of proof regarding the delivery of the notice. Consequently, the court upheld the Commission's decision, emphasizing that the burden of proving proper service lies with the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 2 D.Lv. 546/92; Art. 22 D.Lv. 546/92: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the receipt of dispatch of the summons, as the burden of proving the initiation of the adversarial process rests entirely on the appellant.

Parole chiave

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tax appeal admissibility proof of service summons burden of proof taxpayer procedural defect appeal D.Lv. 546/92 requirements lite in materia di contribuzioni pubbliche contributo alle spese d'amministrazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 2 D.Lv. 546/92
546/92- richiamato, per il giudizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv.
Art. 22 D.Lv. 546/92
Va premesso che l'art. 22 del D.Lv.
Art. 157 c.p.c.
Art. 159 c.p.c.
Art. 16 D.Lgs 546/1992
Art. 61 D.Lgs 546/1992
Art. 24 Cost.
16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost. (In relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.
(In relazione all'art. 360, comma 1 n.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 24 Cost
16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU. 13452/17
Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23986-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RISANAMENTO MESSINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU 62, presso lo studio dell'avvocato CECCIO GIANFILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNO LUIGI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1671/22021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 23986 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- R.G.N.23986/21 Agenzia delle entrate c/ Risanamento Messina srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia , che su impugnazione della s.r.l. Risanamento Messina, avverso l'avviso di accertamento emesso, a titolo di IVA, per l'anno 2006 - assumendosi emessa per operazioni oggettivamente inesistenti - ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Agenzia.La Commissione Tributaria Regionale, ha statuito che "l'appellante non risulta aver notificato l'atto di appello alla controparte: in proposito l'appellante ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 15224702161-9 diretta alla convenuta recante relata di notifica negativa, attestante l'omesso recapito della raccomandata senza motivazione della impossibilità della notifica.

Non appare presente altra documentazione attestante la notifica. Consegue che, essendo stata omessa la prova della notifica o, quanto meno, della ricevuta di spedizione della raccomandata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli arti -. 53, comma2, 20 e 22 D.Lv. 546/92. La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce la nullità del giudizio di appello e della sentenza della CTR ex artt. 157 e 159 c.p.c. per violazione di norme del procedimento tributario (artt. 16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost. (In relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.), per aver la Commissione Tributaria Regionale omesso di comunicare all'Ufficio l'ordinanza istruttoria recante l'invito ad integrare la prova della notifica del gravame.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Va premesso che l'art. 22 del D.Lv. 546/92- richiamato, per il giudizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92- richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia de ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. La mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione. 2.2.Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante aveva l'onere di ot: depositare l'avviso di ricevimento - che potesse tener luogo\i-r—icrw—del mancato deposito della ricevuta di spedizione (v.

Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante. Ne consegue che, il ricorso di appello è inammissibile, essendo incontroverso che mancava la prova della rituale instaurazione del contradditorio e della tempestività della stessa spedizione dell'atto. Non può peraltro l'Ufficio imputare alla Commissione Tributaria Regionale la mancata notifica di una ordinanza non necessaria. L'Ufficio, infatti, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92, di avere inviato l'appello e che il destinatario l'ha ricevuto.

Come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l'Agenzia si è invece limitata a depositare il primo avviso di ricevimento della, raccomandata non andata a buon fine \ e' niente piu rend ndo inammissibile il giudizio di appello.

3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.1.00,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge. Roma, 18 ottobre 2022.