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Ordinanza — n. 3379/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to prove service of appeal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3379/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the appellant failed to prove the service of the appeal notice. The Regional Tax Commission had already ruled the appeal procedurally flawed due to the lack of a certified receipt for the mailed notice. The court affirmed this outcome, emphasizing that the burden of proof for initiating the adversarial process lies strictly with the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92; Art. 22, D.Lv. 546/92: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the certified receipt of the appeal's mailing, as the administrative office bears no responsibility for the recipient's failure to receive the document.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility proof of service notice burden of proof appellant procedural defect tax certified receipt mailing tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92
546/92- richiamato, per il giu- dizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92- richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia de ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedi- zione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Art. 22, D.Lv. 546/92
Va premesso che l'art. 22 del D.Lv.
Art. 157, c.p.c.
Art. 159, c.p.c.
Art. 16, D.Lgs 546/1992
Art. 61, D.Lgs 546/1992
Art. 360, comma 1 n. 3 e 4, c.p.c.
24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n.
Art. 24 Cost.
16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost., in relazione all'art.
Art. 36, c.p.c.
24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n.
art. 24 Cost
16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU. 13452/17
Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23984-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RISANAMENTO MESSINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU 62, presso lo studio dell'avvocato CECCIO GIANFILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAGNO LUIGI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1672/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 23984 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- R.G.N.23984/21 Agenzia delle entrate c/ Risanamento Messina srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che su impugnazione della s.r.l. Risanamento Messina, avverso l'avviso di accertamento emesso, a titolo di IVA, per l'anno 2005 - per operazioni oggettiva- mente inesistenti - ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Agenzia. La Commissione Tributaria Regionale, ha statuito che "l'appellante non risulta aver notificato l'atto di appello alla controparte: in proposito l'appellante ha depositato copia dell'avviso di ricevimento della racco- mandata n. 15224702161-8 diretta alla convenuta recante relata di notifica negativa, attestante l'omesso recapito della raccomandata senza motivazione della impossibilità della notifica.

Non appare pre- sente altra documentazione attestante la notifica. Consegue che, es- sendo stata omessa la prova della notifica o, quanto meno, della rice- vuta di spedizione della raccomandata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 53, comma2, 20 e 22 aLv. 546/92. La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso si deduce la nullità del giudizio di appello e della sentenza della CTR, ex artt. 157 e 159 c.p.c., per violazione di norme del procedimento tributario (artt. 16 e 61 del D.Lgs 546/1992, nonché del diritto di difesa e del principe del contraddittorio ex art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di comunicare all'Ufficio l'or- dinanza istruttoria recante l'invito ad integrare la prova della notifica del gravame.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. 2.1. Va premesso che l'art. 22 del D.Lv. 546/92- richiamato, per il giu- dizio in appello, dall'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92- richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia de ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedi- zione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. La man- cata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione. 2.2.Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante aveva l'onere di s.rL1Thr ,-01.2...r4,‘ depositare l'avviso di ricevimento - che potesse tener luogAnche del mancato deposito della ricevuta di spedizione (v.

Cass. SU. 13452/17)- nel termine di costituzione in giudizio dell'appellante. Ne consegue che, il ricorso di appello è inammissibile, essendo incontroverso che man- cava la prova della rituale instaurazione del contradditorio e della tem- pestività della stessa spedizione dell'atto. Non può peraltro l'Ufficio imputare alla Commissione Tributaria Regio- nale la mancata notifica di una ordinanza non necessaria. L'Ufficio, in- fatti, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lv. 546/92, di avere inviato l'appello e che il destinatario l'ha ricevuto.

Come affer- mato dalla Commissione Tributaria Regionale, l'Agenzia si è invece li- mitata a depositare il primo avviso di ricevimento della raccoman,dath-p-ra ia, rryà.---ti 1,0 4 )5 ,Cti.it_-<A,'',(11{rJ ,i,,F,[eil3. n1,3 A A non andata a buon finàéniente più rendendo inainmissibileil giudizio di appello.

3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese se- guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Rile- vato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a de- bito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 7.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per