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Decreto — n. 3374/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3374/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3374/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO RG 23320/2022 Roma, sul ricorso proposto da: _ SERAFINI CLAUDIA, DI FALCO PAOLO e DIFALCO ALESSANDRA, in qualità di eredi di De Felice Paola e Difalco Angelo, rappresentati e difesi dall'Avv.to Avarello Luigi Maria Antonio, come da procura in atti RICORRENTI contro: MENGHI DANIELA, MENGHI STEFANIA, MENGHI SILVIA, in qualità di eredi di Menghi Gino, VILARDO LAURA, VILARDO CARLA, VILARDO ANTONELLA, in proprio ed in qualità di eredi Fantozzi Maria Antonietta, SCREPANTI ENRICO, RULLI CINZIA, RULLI DANIELE, nella qualità di eredi di Rulli Vincenzo, DONZELLI ROMANO, DONZELLI EMANUELE, in qualità di eredi di Carbone Angela, GIGANTI MARIELLA, GRILLO VALENTINA e GRILLO SERENA, in qualità di eredi di Grillo Vitale, DELLA TORRE PAOLA, TIRLEM BRUNA, TIRLETTI DANIELA, TRILETTI STEFANO, in qualità di eredi di Tirletti Roberto e Bandinelli Liliana, ANZELLOTTI NADIA e DE MICHELIS MARIA ANTONELLA INTIMATI avverso: sentenza nr. 1289/2022 della Corte di Appello di Roma depositata in data 25.02.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Regesto Legislator

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Decreto — n. 3374/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1289/2022 della Corte di Appello di Roma depositata in data 25.02.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione estinzione dell'obbligazione revoca dell'opposizione inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

ETO RG 23320/2022 Roma, sul ricorso proposto da: _ SERAFINI CLAUDIA, DI FALCO PAOLO e DIFALCO ALESSANDRA, in qualità di eredi di De Felice Paola e Difalco Angelo, rappresentati e difesi dall'Avv.to Avarello Luigi Maria Antonio, come da procura in atti RICORRENTI contro: MENGHI DANIELA, MENGHI STEFANIA, MENGHI SILVIA, in qualità di eredi di Menghi Gino, VILARDO LAURA, VILARDO CARLA, VILARDO ANTONELLA, in proprio ed in qualità di eredi Fantozzi Maria Antonietta, SCREPANTI ENRICO, RULLI CINZIA, RULLI DANIELE, nella qualità di eredi di Rulli Vincenzo, DONZELLI ROMANO, DONZELLI EMANUELE, in qualità di eredi di Carbone Angela, GIGANTI MARIELLA, GRILLO VALENTINA e GRILLO SERENA, in qualità di eredi di Grillo Vitale, DELLA TORRE PAOLA, TIRLEM BRUNA, TIRLETTI DANIELA, TRILETTI STEFANO, in qualità di eredi di Tirletti Roberto e Bandinelli Liliana, ANZELLOTTI NADIA e DE MICHELIS MARIA ANTONELLA INTIMATI avverso: sentenza nr. 1289/2022 della Corte di Appello di Roma depositata in data 25.02.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. rdinatore bard DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 3 FEB 2023