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Ordinanza — n. 3345/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim for pre-2014 deductions due to expired 45-day statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3345/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding a tax refund request for income tax deductions paid between 2009 and 2017. The Regional Tax Commission had rejected the claim, arguing the 45-day limitation period expired before the Constitutional Court declared the relevant tax law unconstitutional in 2014. The court ruled that the statute of limitations runs from the date of payment or withholding, and the retroactive effect of the constitutional ruling does not revive expired deadlines for exhausted tax relationships.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.P.R. n. 602/1973; Art. 360 c.p.c. n. 3: The statute of limitations for tax refunds runs from the date of payment or withholding and is not interrupted by the subsequent declaration of unconstitutionality of the tax norm, as retroactivity cannot revive expired deadlines.

Parole chiave

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tax refund limitation statute of limitations constitutional unconstitutionality retroactive effect income tax deductions exhausted tax relationship Cassation dismissal rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973,in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
602 del 1973,in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto di far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 17 comma 1 lett. B) d.P.R. 917/1986
Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 comma 1 lett.
Art. 50 comma 1 lett. F), 51 e 52 d.P.R. 917/1986
B) e dell'art. 50 comma 1 lett. F), 51 e 52 d.P.R. 917/1986 ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.19606 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17859-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - COWTO IACONE FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 3023/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

MARIA ENZA LA TORRE; Che. 2021 n. 17859 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 17859/2021. Agenzia delle Entrate c/ IACONE Francesco Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di Francesco Iacone del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso, del 2.7.2018, della maggiore Irpef pagata sui compensi percepiti quale giudice tributario negli anni dal 2009 al 2017. La CTR ha ritenuto che non fosse maturata alcuna decadenza, essendo sorto l'interesse ad agire del contribuente solo dopo la sentenza della Corte cost. 142/2014, che ha espunto dall'ordinamento l'art. 39 co.5 dl. 98/2011, conv. in I. 111/2011.

Quanto alla modalità di tassazione, ha ritenuto tardiva la corresponsione degli emolumenti, da assoggettarsi a tassazione separata, in quanto effettuata ben oltre il termine di 120 giorni. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973,in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto di far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data della sentenza della Corte costituzionale n. 142/2014, essendosi il rapporto tributario esaurito (in relazione a istanza di rimborso presentata il 2.7.2018 per ritenute d'imposta anni 2009/2017), stante il decorso del termine di cui alla norma invocata.

Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 comma 1 lett. B) e dell'art. 50 comma 1 lett. F), 51 e 52 d.P.R. 917/1986 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo. Va ribadito che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", riguarda anche il caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla I base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra un limite nei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass.n.19606 del 2019).

Applicando tali princìpi al caso di specie, il ricorso va accolto con riguardo alle ritenute d'imposta operate prima del 2.7.2014, stante il decorso del termirw di decadenza di 45 frosí di Lui all'ad, AR dpr 602/73 per la proposizione dell'istanza di rimborso, con conseguente definitivítà del rapporto, stante l'inapplicabilità retroattiva della sentenza della Corte costituzionale. Ha pertanto errato la CTR a ritenere tempestiva l'istanza di rimborso, ancorando il termine di decadenza alla dichiarazione di incostituzionalità della norma, con conseguente accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secongIQ grado della Campania, anche per le spese del presente uludizig dl Roma, 15 dicembre 2022 Il Presidente