Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal regarding double taxation treaty application and burden of proof allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to grant a refund based on the Italy-Portugal double taxation treaty. The court held that the lower court correctly applied the treaty by requiring only proof of potential unlimited tax liability in Portugal, not actual tax payment. Consequently, the agency's arguments regarding the burden of proof and missing documents were rejected as inadmissible factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.P.R. n. 602/1973; Art. 4 e 27 della Convenzione Italia-Portogallo: In international double taxation cases, residence is defined by potential unlimited tax liability, not actual tax payment, and factual disputes already examined by the lower court are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9449-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro DI GIORGIO MARIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 47/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARIA BOSIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.
MARIA ENZA LA TORRE; Ric. 2021 n. 09449 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 9449/2021 Agenzia delle Entrate c/ Di Giorgio Maria Paola Ritenuto che: Maria Paola Di Giorgio aveva presentato domanda dì rimborso ai sensi della Convenzione Italia Portogallo per ritenute alla fonte Irpef sulla prestazione integrativa corrisposta dall'Inps, maturata presso Inpdal. A seguito della formazione del silenzio rifiuto proponeva opposizione presso la CTP di Pescara, che accoglieva il ricorso della contribuente. A seguito di impugnazione della sentenza di primo grado, la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della Convenzione Italia-Portogallo sulla doppia imposizione e riconoscendo il diritto al rimborso delle maggiori somme versate per la prestazione integrativa.
La contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che 1.Con l'unicomotivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., e degli artt. 4 e 27 della Convenzione Italia Portogallo contro le doppie imposizioni ratif. dalla I. 562/1982, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della Convenzione ed avendo la CTR erroneamente ripartito l'onere della prova. 2.11 motivo, in parte inammissibile in parte infondato, va respinto.
Dalla sentenza impugnata emerge che il giudice di merito ha esaminato la documentazione attestante la residenza della contribuente in Portogallo per più di 183 giorni, come previsto dalla Convenzione Italia Portogallo e dalle istruzioni dell'Ambasciata portoghese depositate in giudízioled ha altresì rilevato che l'Ufficio "non ha sul punto contestato in modo specifico e dettagliato la durata effettiva del periodo di residenza", né l'efficacia probatoria della documentazione prodotta.Ha poi ritenuto sufficiente al fine dell'applicazione della Convenzione l'astratto assoggettamento al potere fiscale dell'altro Stato, senza che sia necessaria la dimostrazione, come preteso dall'Ufficio, dell'effettivo pagamento delle imposte in Portogallo.
Il ricorso dell'Agenzia, che deduce l'insussistenza del presupposti dell'istanza di rimborso per la mancanza di un documento espressamente richiesto dalla Convenzione (art. 27 comma 2, che prevede a corredo dell'istanza di rimborso l'attestazione ufficiale dello stato contraente in cui il contribuente è residente che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni previste nella convenzione) intende in realtà riportare nel giudizio di cassazione, inammissibilmente, contestazioni di fatto esaminate e motivate dal giudice di merito.
Non sussiste peraltro, con conseguente infondatezza del motivo sul punto, il dedotto errato riparto dell'onere della prova da parte della CTR, avendo questa esaminato la documentazione prodotta e ritenuto dimostrata la residenza della contribuente in Portogallo per il periodo richiesto (183 gg.). L'Ufficio in realtà contesta una mancata valorizzazione di elementi che il giudice ha ritenuto ininfluenti - in particolare la prova di avere pagato le tasse in Portogallo- statuendo che "non è necessario l'effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza ma è sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale".
Il principio applicato dalla CTR è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, in relazione alla Convenzione Italia-Svizzera ha sul punto statuito che in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizìone dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540. (Cass. 1070672019; conf. in rel. alla Conv.
Italia-Giappone Cass. n. 6583 del 22/03/2011) È stato altresì statuito, con specifico riferimento alla tassazione del trattamento pensionistico, che questo deve essere tassato nello Stato di residenza del percettore (Cass. n. 6153 del 05/03/2021). Il ricorso pertanto, contrariamente alla proposta del relatore, va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.700,00 oltre € 200,00 per esborsi e spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Roma, 15 dicembre 2022 Il P esid