Italian tax court allows appeal against expense compensation based on vague jurisprudential principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against a regional tax court decision that compensated litigation costs despite their total victory. The taxpayers argued this violated tax law by failing to award expenses to the wholly successful party. The court ruled that the lower court's justification for cost compensation relied on vague jurisprudential principles rather than clear statutory text, constituting a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: In tax proceedings, cost compensation without reciprocal loss requires explicit motivation based on grave and exceptional reasons; reliance on vague jurisprudential principles instead of clear statutory norms constitutes a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15843-2021 proposto da: LAPALERMO ANTONINO , SANZIO GRAZIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAPANA', rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO BAGNATO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del DitCttOrC pro- temporo, elertivirnerite domiciliata in ROMA,. VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3043/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15843 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- R.G. 15843/2021 La Palermo Antonio c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che I coniugi Antonino La Palermo e Maria Grazia Sanzio ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2012, per il mancato riconoscimento di oneri deducibili (spese sanitarie), confermando la decisione di primo grado, con esclusione della condanna alle spese, ha compensato le spese del giudizio, pur avendo integralmente accolto le doglianze dei contribuenti, motivando la compensazione delle spese in quanto la decisione circa la autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto il ricorso i contribuenti "è risolvibile non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale".
L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art, 15 D.L.vo n. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c., per non avere la CTR provveduto alla refusione delle spese processuali in favore della parte risultante totalmente vittoriosa; con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza in relazione all'art. 132, comma 1, n.4 c.p.c e art. 118 disp. att. per avere la CTR motivato la compensazione, delle spese in modo contraddittorio ed illogico.
2. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 2.1.Va ribadito che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 41360 del 23/12/2021). 2.2•È stato altresì statuito che nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 2206 del 25/01/2019). 2.3.La compensazione delle spese senza reciproca soccombenza secondo i principi consolidati di questa Corte (v. anche Cass.12184/2020;
Cass. n. 13767/2018) è possibile pertanto solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. 2.4.Non può ritenersi conforme agli indicati principi la decisione impugnata, che ha motivato la compensazione delle spese in ipotesi di totale accoglimento del ricorso sulla base della considerazione che la decisione sulla autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto ricorso i contribuenti, è risolvibile "non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale".
3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Roma, 13 dicembre 2022 Il P