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Ordinanza — n. 3336/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior ruling to include attorney fee distribution for an antistatutory lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3336/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the distribution of legal fees. The lower court had omitted the provision to allocate costs to the attorney, Alessandra Carlomagno, who was recognized as antistatutory. The court ruled that the appropriate remedy for this clerical omission is the procedure for correcting material errors under the Civil Procedure Code, thereby ordering the correction of the original document.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.: When a judicial decision contains a material error in the operative part, such as omitting the distribution of costs to an antistatutory lawyer, the court must correct the error through the specific remedial procedure rather than dismissing the request.

Parole chiave

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material error correction antistatutory lawyer costs distribution civil procedure code court of cassation clerical omission judicial decision amendment risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1127 del 2021
Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez.
Cass., sez. un., n. 9438 del 2002
1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

te ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18213-2022 proposto da: ENEL PRODUZIONE SPA 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 14, presso lo studio DI TANNO ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO; - ricorrente - contro COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA CARLO MAGN - resistente - avverso l'ordinanza n. 13142/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: l'avv. Alessandra Carlomagno propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13142 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avv. Alessandra Carlomagno propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13142 del 27 aprile 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv.

Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13142 del 27 aprile 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 13142 del 27 aprile 2022 va corretta nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di Ric. 2022 n. 18213 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 13142 del 27 aprile 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. Alessandra Carlomagno, dichiaratasi antistataria". dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso nella ca