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Ordinanza — n. 3333/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3333/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., per motivazione carente e/o insufficiente. Con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 17, 18 e 19 d.lgs.442/1997, nonché dell'art. 11 d.lgs. 446/1997, per aver la CTR accertato l'esistenza del primo requisito di esclusione del beneficio fiscale.

Regesto Legislator

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art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p, art. 11 d.lgs. 446/1997, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 3333/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., per motivazione carente e/o insufficiente. Con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 17, 18 e 19 d.lgs.442/1997, nonché dell'art. 11 d.lgs. 446/1997, per aver la CTR accertato l'esistenza del primo requisito di esclusione del beneficio fiscale.

Parole chiave

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arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 36 d.lgs. n. 546/1992
360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art.
art. 132 c.p
546/1992, dell'art. 132 c.p.c., per motivazione carente e/o insufficiente.
art. 11 d.lgs. 446/1997
17, 18 e 19 d.lgs.442/1997, nonché dell'art. 11 d.lgs. 446/1997, per aver la CTR accertato l'esistenza del primo requisito di esclusione del beneficio fiscale.
art. 369 c.p
Preliminare ed assorbente è la mancata produzione, con il deposito del ricorso per cassazione, della copia integrale della sentenza impugnata, essendo pacifico che è stata allegata copia della sentenza di appello ma non la copia autentica integrale di essa, ai sensi dell'art. 369, co.2, c.p.c..
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Testo completo

DINANZA sul ricorso 6004-2021 proposto da: ARRIVA ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MASCOLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1856/23/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 06004 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 6004/2021 Arriva Italia srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Arriva Italia srl ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in controversia su impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso versata per gli anni 2010/2012 da SAB autoservizi srl, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'appello della società. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., per motivazione carente e/o insufficiente.

2. Con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 17, 18 e 19 d.lgs.442/1997, nonché dell'art. 11 d.lgs. 446/1997, per aver la CTR accertato l'esistenza del primo requisito di esclusione del beneficio fiscale.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.3, la violazione dell'art. 11 d.lgs 446/1997 nonché degli artt. 14, 15 e 16 d.lgs 442/1997, per avere la CTR esaminato la causa di esclusione del beneficio verificando l'esistenza di una "concessione", ignorando la reale interpretazione delle norme che si intendono censurare.

4. Preliminare ed assorbente è la mancata produzione, con il deposito del ricorso per cassazione, della copia integrale della sentenza impugnata, essendo pacifico che è stata allegata copia della sentenza di appello ma non la copia autentica integrale di essa, ai sensi dell'art. 369, co.2, c.p.c.. Parte ricorrente, in sede di memoria, insiste sull'ammissibilità del ricorso, in quanto nello stesso è riportata la parte decisoria della sentenza, contenuta nel capoverso n.4 del provvedimento, che è stata quella oggetto di specifica impugnazione (pag 8 ricorso).

Ciò tuttavia non integra i requisiti come previsti dalla legge ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione. 4.1.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, quello per cui "ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n.2 c.p.c. è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura" (Cass.

S.U. 14110/2006). 4.2. Va ribadito che il ricorso per cassazione è un'impugnazione a critica vincolata (art. 360, co.1 c.p.c), con rigorosi criteri di ammissibilità (art. 366, co.1, c.p.c) che richiedono anche l'identificazione esatta- a salvaguardia dei principi centrali come è il giudicato- delle rationes decidendi. Pertanto, questa Corte ritiene che non si possa consentire la sanatoria per effetto di approssimative ricostruzioni svolte sulla base del ricorso per cassazione (Cass. 37212/2022 ). Ricostruzioni non possibili, nel caso di specie, che vertono su una motivazione carente o apparente dei giudici territoriali, se non sulla base del provvedimento nella sua interezza, non essendo sufficiente la trascrizione di limitati stralci o ricostruzioni narrative del decisum. 4.3.

Da altro punto di vista, secondo un orientamento progressivamente maturato presso le S.U., il difetto di produzione di un atto di cui l'art.369, co.1 c.p.c., potrebbe essere considerato sanato con l'acquisizione di quello stesso atto attraverso la trasmissione del fascicolo d'Ufficio ai sensi del comma 5 del medesimo art. 369 c.p.c. (Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648), che "ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all'art. 369 c.p,c., supplire alla negligenza della parte ricorrente" (Cass. S.U. n. 21349/22), risultando in tal modo la documentazione di cui all'art. 369, co.2, c.p.c. "comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal contro ricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita... mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio". 4.4.

Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate controricorrente non ha prodotto la copia autentica della sentenza, per cui il percorso sanante non si è altrimenti realizza:o.

5. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.000,00 euro. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. R