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Ordinanza — n. 3332/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency regarding criminal trial reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3332/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to meet the requirement of autosufficiency under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the criminal acquittal on money laundering should bind the tax court regarding the ownership of bank funds, but did not include the criminal judgment text in the appeal. The court ruled that without reproducing the contested criminal decision, the tax court could not verify the appellant's claims, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.; Art. 369, comma 2, nr. 4 c.p.: When challenging a lower court's evaluation of a document, the appellant must indicate the document's location and reproduce its content within the appeal to ensure autosufficiency.

Parole chiave

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autosufficiency requirement tax appeal inadmissibility criminal trial binding effect Code of Civil Procedure reproduction of judgment reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73
Con l'unico motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 e 32 DPR 600/1973 e degli artt.
Art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c. (difetto di "autosufficienza").
Art. 369, comma 2, nr. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25950/2022
Cass. n. 25986/2022
Cass. 29093/2018
Cass. 19048/2016
29093/2018, Cass. 19048/2016; Cass.25950/2022; Cass n.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 14865-2020 proposto da: NECATU VERONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZLE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SALMERI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PELLEGRINO, DANIELA FERRARI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3582/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14865 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg. n. 14865/2020 Necatu Veronica c/ Agenzia delle Entrate Riscossione Ritenuto che: Veronica Necatu, titolarre della ditta individuale Ludi sport di Necatu Veronica, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello, in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009, emesso ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 (col quale, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione, era stato accertato un reddito di 174.845,81), sulla base di versamenti e prelevamenti non giustificati su conto corrente.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto ancora rileva, premesso che i conti correnti erano intestati alla ditta individuale della Necatu, ha ritenuto che sulle movimentazioni bancarie la stessa non ha fornito prova che le somme transitate sui conti della ditta fossero riferibili unicamente al convivente Francesco Curatolo, senza che sulla inconsapevole movimentazione dei conti sia stato provato alcunchè. Rileva che la prospettazione penalistica della vicenda (reato di riciclaggio, dal quale è stata assolta non essendo stato raggiunta la prova dell'elemento soggettivo del reato) non contrasta con l'attribuzione di somme alla stessa Necatu, essendo questa comunque nella sua disponibilità.

Si costituisce con controricorso L'Agenzia delle entrate. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 e 32 DPR 600/1973 e degli artt. 654 e 116 c.p.c. anche per mancanza/illogicità della motivazione sulla presunta efficacia vincolante del processo penale.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c. (difetto di "autosufficienza"). La Commissione Tributaria Regionale, nel passaggio motivazione finale si è soffermata sulla interferenza tra il procedimento penale -che vedeva la contribuente imputata dei delitti di cui agli artt. 648 bis e ter c.p., e la controversia tributaria scaturente dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, affermando che la Necatu è stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo del reato.

Dunque, per i giudici di appello l'esito della vicenda penalistica non ha affatto escluso la riferibilità formale e sostanziale dei conti correnti intestati alla ditta della Necatu e la disponibilità da parte di quest'ultima della valuta che ivi è affluita, nonché la riconducibilità alla Necatu dei prelievi effettuati. A fronte di tale accertamento, la contribuente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il giudice penale avrebbe escluso che i conti correnti e le somme ivi giacenti fossero nella sostanziale disponibilità della contribuente (V.

Cass. n. 25950/2022, n. 25986/2022 aventi ad oggetto medesima controversia intercorsa tra le stesse parti del presente giudizio). 2.1. Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 29093/2018, Cass. 19048/2016; Cass.25950/2022; Cass n. 25986/2022), il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi degli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr.4, c.p.c., deve innanzitutto indicare la sede in cui gli atti sono stati depositati e riprodurli o riassumerli nel corpo del ricorso. 2.2.

Nel caso di specie, la contribuente non ha versato in atti la sentenza n. 6707/2018 emessa dal Tribunale di Milano, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, neanche per estratto, il contenuto della pronuncia giudiziale, impedendo a questa Corte la verifica dei suoi assunti.

3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n, 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 19 ottobre 2022 Pre