Cassation court allows late appeal in tax case due to lack of knowledge of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's decision to dismiss a late tax appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was filed over six months after the judgment's deposit, violating the standard time limit. However, the Court found the appeal admissible because the taxpayer could not have been aware of the proceedings due to a lack of notification, thereby preventing them from filing the appeal within the statutory period. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992: In tax proceedings, a late appeal filed beyond the six-month period following the deposit of the judgment is admissible only if the party proves they were unaware of the proceedings due to a null notification, balancing the right of defense with legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14589-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CENTRA COSTANTINO , PRIMI BIANCA MARIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato TINA CHIARELLI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7064/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14589 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 14589/2020 Agenzia delle Entrate c/ Centra Costantino +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che su impugnazione da parte di Costantino Centra di cartella di pagamento per Invim anno 1992 (per omesso pagamento di imposta di registro) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica dell'avviso di trattazione della causa, in violazione del contraddittorio, e rimesso il giudizio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, la nullità della sentenza per violazione di legge, in relazione all'art. 38 e all'art. 5 d.lgs. 546/92, nonché artt. 324 e 327 c.p.c., essendo tardivo l'appello proposto dai contribuenti.
2. Il ricorso è fondato. 2.1. L'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs. 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati- come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi dei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 743 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria. 2.2.
Ciò premesso, come si evince dagli atti di causa, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata il 13 aprile 2017, impugnata solo in data 18 ottobre 2018 e quindi oltre il termine di sei mesi dada pubblicazione, di cui alrEirt. 327 c.p.c.. In base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25727/2019; Cass. n 19472/2017, Cass. n. 9330/2017; Cass. n. 23323/13), nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" della pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, come nel presente caso, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza del e situazioni giuridiche.
Ancora questa Corte ha ribadito che "il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e nor già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancellà alle parti D.P.R. n. 546/1992, ex art. 37, comma 2, trattandosi di attività ,informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, né requisito di efficacia" (Cass. 8216/2013; Cass. 9330/2017; Cass.2764/2018).
3. La sentenza va conseguentemente cassata, cori rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del