Cassation court quashes tax appeal judgment for insufficient reasoning regarding loss of non-profit status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's second-instance decision, which had upheld the tax authority's finding that the golf association lost its non-commercial entity status. The association argued the lower court failed to critically evaluate its appeal arguments, merely repeating first-instance reasoning without independent analysis. The court ruled that such 'relationem' motivation lacks the required logical framework and explicit examination of the appellant's defenses, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 148 TUIR: A second-instance judgment is vitiated by lack of motivation when it merely adopts the first-instance reasoning without conducting an independent critical examination of the appellant's specific arguments and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5625-2020 proposto da: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILE1 1ANTISTICA "GOLF DEI LAGHI" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTOTENE 18, presso lo studio dell'avvocato FABIO FALCONE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - Controricorrenti avverso la sentenza n. 4647/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 30/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 05625 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg. n. 5625/2020 Associazione Sportiva Dilettantistica Golf dei Laghi c/ Agenzia delle Entrate +1 Ritenuto che: L'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf dei Laghi ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Lombardia n. 4647/5/2018 dep. il 30/10/2018, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'Agenzia, contestando lo svolgimento di un'attività commerciale, determinava la decadenza del regime di cui all'art. 148 del TUIR, e il conseguente assoggettamento all'ordinaria disciplina fiscale, ha rigettato l'appello della società contribuente, confermando la decisione di prime cure.
La Commissione Tributaria Regionale ha statuito che le argomentazioni relative alla decadenza della società dalla qualifica di ente non commerciale risultavano già esposte nel ricorso introduttivo e confutate dai giudici di primo grado con argomentazioni puntuali e inoppugnabili. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all'ad. 360, co.1, n.4 c.p.c.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 148 del d.p.r. n. 917 del 1986 Tuir, con riferimento all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto violato il disposto di cui all'ad 148 TUIR.
3. Il primo motivo va accolto con assorbimento del secondo.
4. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, il principio secondo il quale il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia rilevi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ex multis Cass. ni 3819/2020). 4.1. Nel caso di specie, in sede di appello, il Collegio, dopo aver statuito l'infondatezza dell'eccezione di parte appellante sul vizio di motivazione dell'atto impositivo, ha affermato che la sentenza impugnata risulta completa delle indicazioni degli elementi dai quali i giudici hanno desunto il proprio convincimento e che sono stati posti a fondamento della decisione.
Nello specifico la Commissione Tributaria Regionale ha così statuito: " le conclusioni dei primi Giudici in punto sono complete ed esaustive avendo motivato ogni singolo aspetto e del ricorso e delle controdeduzioni avversarie. L'appello di riproposizione delle argomentazioni già rese nel primo grado di giudizio, non devono e non possono, pertanto, essere accolte per i richiamati motivi". Ha poi aggiunto "il Collegio ritiene di poco pregio le argomentazioni esposte nell'appello, tendenti alla riforma della sentenza per la parte relativa alla decadenza della società dalla qualifica di ente non commerciale, risultando le medesime doglianze già esposte nel ricorso introduttivo e confutate dai giudici di primo grado con argomentazioni puntuali e inoppugnabili.
A tale scopo, giova ricordare le numerose commistioni dell'associazione con altre società dei soci amministratori. Nel consegue quindi inevitabilmente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ex art. 149 TUIR." 4.2. Tale motivazione non integra l'espressione di un autonomo processo deliberativo, in quanto motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La laconicità della motivazione non consente, pertanto, di appurare che alla conferma della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione della infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.
5. L'accoglimento del primo motivo del ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
6. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 18 ottobre 2022 Il Presidente Dote Lucio