Italian court dismisses appeal claiming real estate commission rights without realtor license registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim for a real estate commission. The lower court ruled that the individual mediator lacked both proof of a contractual relationship with the company and the mandatory registration required to claim fees. The court determined that the appellant's argument regarding a mixed contract did not challenge the core reasoning that the mediator's unregistered status precluded the commission award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362, 1709, 1720, 1755 c.c.: The court holds that an appeal challenging a judgment based on the absence of a real estate professional's registration is inadmissible if the lower court's decision rests on a different, unchallenged ground such as lack of contractual relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3875-2022 proposto da: TOLEDO IMMOBILIARE S.A.S. DI AIELLO GENNARO & C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO RICCIO; - ricorrente - contro MASCIARELLI MARIA LUDOVICA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO SGOBBO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4366/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 03875 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: la Toledo Immobiliare s.a.s. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4366 del 2021 della Corte di appello di Napoli esponendo che: - aveva ricevuto incarico da Maria Ludovica Masciarelli finalizzato alla vendita o permuta di un'area edificatoria; - aveva svolto l'attività di mediazione immobiliare, corrispondente al suo oggetto sociale, e l'affare si era infine concluso grazie all'opera svolta dai propri collaboratori e delegati Alfredo e Cecilia Giugliano; - non era stata pagata la provvigione invece spettante; - il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo la mediazione - correlata a un incarico perfezionato per fatti concludenti mediante contatto sociale - causa efficiente dell'affare infine concluso; - la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che non era emersa prova del rapporto di collaborazione ovvero "delega" tra la società convenuta attrice e la persona fisica che in concreto aveva svolto l'attività di mediazione, ossia Alfredo Giugliano, sicché, non essendo inoltre risultata l'iscrizione di quest'ultimo all'albo dei mediatori, difettava la legittimazione passiva presupposta dalla domanda svolta e, al contempo, era ulteriormente assente, in tesi, l'elemento costitutivo della suddetta iscrizione; resiste con controricorso Maria Ludovica Masciarelli;
Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1709, 1720, 1755, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato malamente interpretando il contratto intercorso tra le parti, che non era quello di mediazione mera bensì di mediazione mista a mandato, concluso RG n 3875 del 2022 Cons. rel. Paolo P rreca tacitamente come correttamente accertato dal giudice di prime cure, sicché la provvigione spettava anche senza l'iscrizione all'albo dei mediatori dei collaboratori tramite cui la società deducente aveva agito;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il motivo è inammissibile; non vi è censura sulla mancanza dell'iscrizione all'albo dei mediatori della persona fisica che in concreto aveva svolto l'attività di mediazione, e sulla natura costitutiva di quest'ultima per attribuire il diritto alla provvigione in parola; parte ricorrente afferma, per converso, come visto, che, essendosi trattato di contratto misto con prevalenza degli elementi del mandato, il diritto al compenso sussisterebbe in forza di questi differenti presupposti; ora, la censura, come osservato in controricorso, non coglie la ragione decisoria della Corte territoriale; il Collegio di merito ha affermato che non era risultata prova del rapporto tra la persona fisica che aveva svolto l'attività in questione e la società istante, con conseguente difetto di legittimazione passiva, aggiungendo che, ove in ipotesi fosse stato accertato quel rapporto, avrebbe comunque ostato il difetto della discussa iscrizione (pagg. 10-11 della sentenza impugnata); la prima e decisiva "ratio decidendi" non risulta quindi intaccata dal motivo in scrutinio; spese secondo soccombenza; non emergono i presupposti per la sollecitata condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata che, sebbene la stessa sia di natura RG n 3875 del 2022 Cons. rel.
Paolo Porreca oggettiva, non possono sovrapporsi alla soccombenza mera (Cass., 30/09/2021, n. 26545);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contrib