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Ordinanza — n. 3307/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasonable probability of success regarding medical residency funding adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3307/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs failed to demonstrate a reasonable probability of success. The medical graduates argued that national legislation failed to adjust their residency stipends according to EU directives, creating unequal treatment compared to other groups. The court rejected this claim by confirming that specific laws explicitly exclude these stipends from triennial adjustments, rendering the plaintiffs' legal arguments untenable.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 12 della legge n. 449 del 1997; Art. 36, comma 1 della legge n. 289 del 2002: stipends for medical specialists are excluded from triennial adjustments, precluding claims based on legislative inaction regarding EU directive implementation.

Parole chiave

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medical residency stipends triennial adjustment exclusion EU directive implementation inadmissibility of appeal reasonable probability standard healthcare funding law unequal treatment claim calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 12 della legge n. 449 del 1997
257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n.
Art. 36, comma 1 della legge n. 289 del 2002
civ., in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso; - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino i già citati dottori in medicina ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 257 del 1991
13-09-2022 -3- - che, inoltre, essi insistevano per il risarcimento del danno correlato alla mancata applicazione dei benefici contributivi, al mancato adeguamento della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
32204, non massimata); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liqukdate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, dei d.P.R.
art. 10 Cost
5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt.
art. 112 cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
13-09-2022 -6- - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. 22 marzo 2022, n. 9215
Cass. Sez. Lav., ord. 27 luglio 2017, n. 18670
9215, non massimata; nello stesso già Cass. Sez. Lav., ord. 27 luglio 2017, n. 18670, non massimata sul punto, poi, tra le altre, Cass.
Cass. Sez. Lav., sent. 23 febbraio 2018, n. 4449
17278, ultimo di una serie di arresti che ha la sua sentenza capofila in Cass. Sez. Lav., sent. 23 febbraio 2018, n. 4449; in senso conforme si vedano, tra le innumerevoli, Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 20 maggio 2019, n. 13572
647457-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 maggio 2019, n. 13572, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 19 ottobre 2020, n. 22633
654216-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 ottobre 2020, n. 22633, non massimata; Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 21 gennaio 2021, n. 1114
22633, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 21 gennaio 2021, n. 1114, non massimata; Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2021, n. 32204
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2437-2022 proposto da: COFFARO ALESSANDRA, INFANTE VITTORIO, PAROLI CHIARA, OMBRES BENEDETTO, PAESANO FRANCESCO, LASCALA FILIPPO, BONDANESE ALESSANDRA, GUERRISI ANTONINO, COTUGNO ANTONELLA, SALZA YLENIA, ALBA SERGIO, BALDINI MONICA, BELLISAI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'Avvocato Marco TORTORELLA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controri correnti - avverso la sentenza n. 7400/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Alessandra Coffaro, Vittorio Infante, Chiara Paroli, Benedetto Ombres, Francesco Paesano, Filippo Lascala, Alessandra Bondanese, Antonino Guerrisi, Antonella Cotugno, Ylenia Salza, Sergio Alba, Monica Baldini e Francesca Bellisai ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 7400/20, del 20 maggio 2020, del Tribunale di Roma, essendo stato il gravame, dagli stessi esperito avverso tale pronuncia, dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, ex artt. Ric. 2022 n. 02437 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- 348-bis, comma 1, e 348-ter, comma 1, cod. proc. civ., in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti - tutti laureati in medicina, già iscritti, in passato, a diversi corsi di specializzazione post laurea - riferiscono di aver convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché fossero condannati, in solido, a risarcire i danni per l'omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, da liquidarsi, per ciascuno di essi, in € 20.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; - che gli allora attori, tutti - come detto - dottori in medicina, già iscritti a diversi corsi di specializzazione post laurea (in un periodo compreso, quanto all'inizio della frequentazione delle Scuole di Specializzazione, tra il 1993 e il 2005, nonché, quanto alla fine, tra il 1997 e il 2009), adivano l'autorità giudiziaria sul presupposto che la ritardata attuazione, da parte del legislatore nazionale, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, relative alla remunerazione dei medici specializzandi, avesse determinato una disparità di trattamento con quanti avevano fruito, invece, delle previsioni di cui alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 e del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, donde l'ipotizzata responsabilità per danni delle convenute amministrazioni pubbliche;

Ric. 2022 n. 02437 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che, inoltre, essi insistevano per il risarcimento del danno correlato alla mancata applicazione dei benefici contributivi, al mancato adeguamento della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, comprendente l'indicizzazione annuale e la sua rideterminazione triennale; - che l'adito Tribunale rigettava la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che ha dichiarato inammissibile il gravame esperito dagli attori soccombenti, ex art. 348-ter, comma 1, cod. proc. civ., in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso; - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino i già citati dottori in medicina ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione "delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie", nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - che secondo i ricorrenti, a fronte della chiara previsione in tema di adeguata remunerazione, contenuta nella direttiva n. Ric. 2022 n. 02437 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- 93/16, attuata dall'Italia con il d.lgs. n. 368 del 1999, occorrerebbe interpretare la normativa di recepimento alla luce degli obiettivi perseguiti dalla legislazione europea, con la necessità di escludere la discrezionalità del legislatore nazionale in tema di concreta determinazione del compenso spettante ai medici specializzandi e la possibilità per il giudice ordinario di sindacare l'adeguatezza di quella corrisposta sino all'anno 2005-2006; - che in caso di residui dubbi essi, pertanto, sollecitano questa Corte ad avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; - che con il secondo motivo è denunciata - sempre in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione "delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie", nonché degli ara. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1990, n. 370, degli art. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dell'art. 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 7, comma 5 [del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, n.d.r.], prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 22 della legge 29 Ric. 2022 n. 02437 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- dicembre 1999, n. 488 e 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 112 cod. proc. civ.; - che i ricorrenti insistono per la necessità che venga loro riconosciuta - eventualmente anche a titolo di risarcimento da inadempimento dell'obbligazione "ex lege" di dare attuazione alle richiamate direttive comunitarie - una somma che tenga conto anche della indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita; che hanno resistito all'impugnazione, con unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, comrna 1, n. 1), cod. proc. civ.; Ric. 2022 n. 02437 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che i due motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente, data la loro connessione - sono manifestamente infondati; - che questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che "la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti" (quali sono gli odierni), "che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit." (cosi, in motivazione, Cass.

Sez. 3, ord. 27 maggio 2022, n. 17278, ultimo di una serie di arresti che ha la sua sentenza capofila in Cass. Sez. Lav., sent. 23 febbraio 2018, n. 4449; in senso conforme si vedano, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6355, Rv. 648407-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2018, n. 13445, Rv. 648963-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2019, n. 14168, Rv. 653939-01); - che i ricorrenti non apportano alcun nuovo argomento per superare tale indirizzo, neppure quelli spesi nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.;

Ric. 2022 n. 02437 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -7- - che non conferente è il riferimento all'ordinanza interlocutoria con cui le Sezioni Unite di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. Un., ord. interi. 29 ottobre 2020, n. 23901) hanno operato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha, poi, messo capo alla sentenza 3 marzo 2022, C- 590/20, anch'essa richiamata dai ricorrenti; - che entrambe tali pronunce - al pari, del resto, di quella con cui le Sezioni Unite hanno definito i giudizi sospesi in attesa della decisione della Corte di Lussemburgo (si tratta di Cass.

Sez. Un., sent. 23 giugno 2022, n. 20278, Rv. 664953-01) - concernono la diversa condizione di laureati in medicina iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, per i quali, in difetto della percezione di qualsiasi borsa di studio, è stato riconosciuto, peraltro solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee; - che l'assoluta diversità di condizione di tali soggetti, rispetto a quella degli odierni ricorrenti, giacché solo ai primi è stata negata ogni forma di remunerazione, non offre alcuna ragione per mutare l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (né, tantomeno, per dare corso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nuovamente sollecitato dai ricorrenti anche nella loro memoria), non potendo invocarsi in tal senso - anche in ragione del suo carattere puramente interlocutorio neppure Ric. 2022 n. 02437 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -8- l'ordinanza con cui la Prima sottosezione, di questa Sesta Sezione, ha inteso rimettere in pubblica udienza questione affine a quella oggetto del presente giudizio; - che quanto, in particolare, alla questione oggetto del secondo motivo di ricorso, deve ribadirsi, una volta di più, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi, che versino nella condizione propria degli odierni ricorrenti, "non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6" (così, da ultimo, in motivazione, Cass.

Sez. 3, ord. 22 marzo 2022, n. 9215, non massimata; nello stesso già Cass. Sez. Lav., ord. 27 luglio 2017, n. 18670, non massimata sul punto, poi, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent, 23 febbraio 2018, n. 4449, Rv. 647457-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 maggio 2019, n. 13572, Rv. 654216-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 ottobre 2020, n. 22633, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 21 gennaio 2021, n. 1114, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2021, n. 32204, non massimata); - che il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liqukdate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, dei d.P.R. 30 Ric, 2022 n. 02437 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -9- maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Alessandra Coffaro, Vittorio Infante, Chiara Paroli, Benedetto Ombres, Francesco Paesano, Filippo Lascala„klessandra Bondanese, Antonino Guerrisi, Antonella Cotugno, Ylenia Salza, Sergio Alba, Monica Baldini e Francesca Bellisai a rifondere - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole € 20.000,00, più spese prenotate a debito ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Ric. 2022 n. 02437 sez. M3 -