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Ordinanza — n. 3293/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders refund of underpaid legal fees for appeal judgment due to lack of justification below tariff minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3293/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court order that awarded legal fees below the statutory minimum for an appeal judgment. Mouzune Samir argued the fees were unreasonably low, while the Prefecture of Rome did not defend the decision. The court ruled that without specific justification for reducing fees below the minimum, the lower court must recalculate them at the statutory floor and order the Prefecture to pay the difference.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 c.c.; Art. 5 d.m. n. 55/2014: When a judge awards legal fees below the statutory minimum without providing reasoned justification, the decision is void and must be remanded to recalculate the fees at the minimum level.

Parole chiave

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legal fees calculation statutory minimum fees lack of justification cassation procedure administrative litigation costs spese di esecuzione restituzione di prestazioni complementari condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
Art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
VI–RG 2216 6 /2021 camera di consiglio14.12.2022 complessità della controversia (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014).

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 maggio 2022, n. 14198
Cass. 18 novembre 2021, n. 35270
Cass. 18 novembre 2021, n. 35270 ; Cass.
Cass. 7 gennaio 2021, n. 89
35270 ; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass.
Cass. 1 giugno 2020, n. 10343
Cass. 14 maggio 2018, n. 11601
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22166-2021 proposto da: MOUZOUNE SAMIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA; -intimata - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 12/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. VI–RG 2216 6 /2021 camera di consiglio14.12.2022 partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA 1. ― Con decreto del 12 agosto 2021 il Giudice di pace di Roma , decidendo in sede di rinvio il giudizio di opposizione all’espulsione introdotto da Mouzune Samir, ha accolto il ricorso e condannato la pubblica Amministrazione resistente a rifondere il ricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 1.182,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore della detta parte; ha compensato, per il resto, le altre spese del giudizio. 2. ― L’ordinanza è stata impugnata da Mouzune Samir con un ricorso per cassazione che consta di un unico motivo.

Il Prefetto di Roma, intimato, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ―Viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché degli artt. 5 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. Ci di duole che le spese liquidate per il giudizio di legittimità risultino immotivatamente in feriori ai limiti tariffari. 2. ― Il motivo è fondato. I compensi del giudizio di legittimità sono stat i liquidati in complessivi euro 1.182,00. Le cause di valore indeterminabile (quale quella in esame) si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della Sez.

VI–RG 2216 6 /2021 camera di consiglio14.12.2022 complessità della controversia (art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014). Da ciò discende che la quantificazione del compenso operata dal Giudice di pace per il giudizio di cassazione (che comprendeva sia la fase di studio, che quella introduttiva, che quella decisoria : cfr. ricorso, pag.

13) si collochi al di sotto del minimo, che è pari a euro 2.626,00 (somma coincidente, in pratica, con quanto indicato nella nota spese relativa al giudizio di legittimità che risulta trascritta a pagg. 11 s. del ricorso per cassazione). Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte. i n tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. 5 maggio 2022, n. 14198; in tema cfr. pure:

Cass. 18 novembre 2021, n. 35270 ; Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 1 giugno 2020, n. n.10343; Cass.14 maggio 2018, n. 11601 ). Ebbene, il provvedimento qui censurato manca di alcuna spiegazione quanto alla determinazione della misura del compenso al di sotto del limite tariffario. 3. ― L’ordinanza impugnata va dunque cassata. Reputa il Collegio che la causa possa essere decisa nel merito: in assenza di ragioni giustificative della riduzione delle spese al di sotto del minimo, le spese del primo giudizio di legittimità possono così Sez. VI–RG 2216 6 /2021 camera di consiglio14.12.2022 rideterminarsinella misura sopra indicata di euro 2.626,00; va disposta la distrazione in favore del difensore (cfr. sul punto il provvedimento impugnato).

Alla cassazione del provvedimento impugnato segue la condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pure da distrarsi, secondo quanto richiesto ― spese che vanno rapportate, quanto al valore, al differenziale tra quanto liquidato dal Giudice di pace e quanto liquidato in questa sede ― e la condanna della medesima parte al pagamento delle spese relative al giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa nei sensi di cui in motivazione l’ordinanza impugnata; decidendo nel merito, liquida le spese del precedente giudizio di legittimità in euro 2.626,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge , da distrarsi; cond anna il Prefetto di Roma al pagamento sia delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 2 00,00 ed agli accessori di legge, sia dell e spese del giudizio di merito, in ragione di euro 2.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 2 00,00 ed agli access