Italian court dismisses appeal due to parties' joint withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently ordered the termination of the proceedings. Both the appellant, Rudy Antonio Pizzolato, and the respondent, Roberto Bianchin, had previously filed a joint request to withdraw from the litigation. Consequently, the court ruled that the legal action was extinguished and ordered the mutual compensation of all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When parties jointly request withdrawal of the lawsuit, the court must declare the extinction of the proceedings, terminating the case without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32235/2021R.G. proposto da Rudy Antonio PIZZOLATO,rappresentato e difes o dall’avv. Pierluigi Ronzani , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, viaCrescenzio n. 20 ; –ricorrente – contro Avv. Roberto BIANCHIN , rappresentato e difeso dall’ a vv . Mario Martinelli giusta procura allegata al controricorso e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – Oggetto: D omanda monitoria di pagamento dicompensi professionali – Opposizione a decreto ingiuntivo – Estinzione.
C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi avverso l’ordinanzadel Tribunale di Vicenza n. 3727 del 2021 depositata il 16/11/2021, notificata18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; ritenuto che 1. Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta da Rudy Antonio Pizzolato avverso il decreto ingiuntivo n. 2640 del 2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 16.11.2020 dal Tribunale di Vicenza con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 30.252,30 oltre ad interessi come da domanda a titolo di compensi professionali maturati dall’Avv.
Roberto Bianchin.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale p ropone ricorso straordinario per cassazione Rudy Antonio PIZZOLATO sulla base di tre motivi. Resiste Roberto Bianchin con controricorso. 3.Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. considerato che 1. Con il primo motivo , il ricorrente denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater Cod. Proc. Civ. e dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 150/2011”. Con il secondo motivo denuncia “ Violazione e/o falsa applicazione dell’1988 Cod. Civ.” e con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’1283 comma 3 Cod. Civ.”.
2. Con istanza del 27.07.2022 le p arti hanno depositato concorde istanza di rinuncia al giudizio.
3. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. 4.L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 32235/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi per questi motivi Dichiara l’estinzionedel giudizio di legittimità . Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sot