Cassation court dismisses appeal due to failure to submit certified copy of judgment with notification report within short appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by De Francisci Costruzioni SRL and Marilena Margot Mori inadmissible. The applicants failed to submit the certified copy of the appealed judgment accompanied by the official notification report within the strict short appeal period. The court ruled that without this specific documentation, the appeal is procedurally impossible, regardless of any arguments regarding the sale contract or debt recovery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the certified copy of the judgment with the notification report within the short appeal period, as the burden of proof for the short period lies with the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30441/2021 R.G. proposto da : DE FRANCISCI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNAMARIA FEDELI; -ricorrente- MORI MARILENA MARGOT, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTI GIOVANNI ALESSANDRELLO; -controricorrente - nonchè contro PAPPA MARCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANA GABRIELE ROMEO; -ricorrente successivo - contro VISCARDI TULLIA PIERA; -intimata - avverso la sentenza n. 2752/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Marilena Margot Mori convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, Marco Pappa, Tullia Piera Viscardi e la De Francisci Costruzioni S.r.l., al fine di sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita dell’immobile sito in Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare Sesto n.
34. L’attrice espose che, nel 2011, aveva alienato l’immobile in questione ai convenuti, per il prezzo di Euro 850.000, di cui Euro 400.000 furono corrisposti, mentre la restante parte del prezzo, a saldo della quale furono rilasciati alcuni assegni bancari, non fu mai versata. Dedusse, inoltre, che avendo ottenuto un decreto ingiuntivo relativamente al suo credito residuo, non poté portarlo ad esecuzione a causa della sopravvenuta incapienza del patrimonio dei debitori, i quali, nel frattempo, avevano alienato l’immobile alla De Francisci Costruzioni S.r.l.
Si costituirono in giudizio Marco Pappa e Tullia Piera Viscardi, deducendo l’infondatezza della domanda attorea e, in particolare, asserendo: che il bene era stato alienato ad un prezzo di molto superiore rispetto al suo valore di mercato; di aver versato il corrispettivo della vendita, pari a Euro 400.000; che la parte eccedente tale valore rappresentava l’importo che la parte venditrice si era obbligata a mutuare per la ristrutturazione dell’immobile, al fine di conseguire l’assegnazione di alcuni alloggi all’esito dei lavori di ristrutturazione.
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 112/2018, rigettò la domanda, reputando carente, nel caso di specie, il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria. In particolare, il Giudice di prime cure rilevò che il bene in questione, appariva, sin dal primo trasferimento, inidoneo a costituire una effettiva garanzia patrimoniale del credito chirografario residuo vantato dai venditori.
2. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 2752/2021, accoglieva l’appello, ritenendo, in primo luogo, non raggiunta la prova dell’esistenza di accordi di finanziamento, in base ai quali i venditori si sarebbero obbligati a finanziare i lavori di ristrutturazione dell’immobile alienato. Inoltre, in riforma della pronuncia di primo grado, affermava la sussistenza dell’eventus damni, sul presupposto che la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito non escludeva il pregiudizio alle ragioni del creditore chirografario.
3. Avverso tale sentenza, propongono ricorsi autonomi (ma identici) sia la De Francisci Costruzioni S.r.l. sia Marco Pappa, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Marilena Margot Mori. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. per contraddittoria ed incomprensibile motivazione in ordine all’utilizzo delle risultanze istruttorie del processo”, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza degli accordi di finanziamento relativi alla ristrutturazione dell’immobile, tra venditori e compratori,in contrasto con le risultanze delle prove testimoniali e documentali assunte nel corso del giudizio.
In particolare, la Corte Territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione affermazioni apodittiche, non suffragate da alcuna prova e, pertanto, inidonee a confutare l’esistenza dei predetti accordi. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in una duplice censura, i ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’eventus damni in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.” In primo luogo, la Corte di Appello avrebbe erroneamente riformato la sentenza di primo grado, sul punto della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria.
Sostengono, in particolare, i ricorrenti che, nel caso di specie, la Corte non avrebbe dovuto apprezzare la ricorrenza dell’eventus damni in base al giudizio prognostico della futura incidenza della garanzia ipotecaria sul diritto del creditore chirografario. Viceversa, avrebbe dovuto valutare tale pregiudizio, alla luce del potenziale conflitto tra creditore chirografario e creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all’entità della garanzia reale del secondo. In secondo luogo, la Corte avrebbe omesso di considerare la perizia estimativa del valore dell’immobile, nonché alcuni documenti prodotti in giudizio, da cui si evinceva chiaramente l’obbligazione assunta dai venditori al finanziamento della ristrutturazione dell’immobile. 4.3.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la “nullità del provvedimento impugnato per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, in violazione dell’art. 132 c.p.c., 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5”. La Corte di Appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, non in linea, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto quello giuridico, con la vicenda in esame.
5. Occorre preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi, quello della De Francisci Costruzioni S.r.l. e quello di Marco Pappa. I ricorsi così riuniti devono essere dichiarati improcedibili. Infatti, risulta dagli atti che la sentenza sia stata pubblicata in data 27 settembre 2021 e notificata in data 1 ottobre 2021. Entrambi i ricorsi, invece, sono stati notificati in data 30 novembre 2021. Non risulta, invece, depositata la relazione di notifica della sentenza da parte di entrambi i ricorrenti. Negli stessi ricorsi si dà atto in calce del deposito di copia autentica della sentenza ma non della relazione di notifica della sentenza.
La notifica non supera inoltre la prova di resistenza considerando la data di pubblicazione. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.
Anche da ultimo Cass. 3466 del 2020 ha affermato che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente. Né il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente.
Quanto osservato destituisce di fondamento i rilievi contenuti nella memoria. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7.Infine, poiché i ricorsi sono stat i proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime:
Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità dei ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,