Italian Court corrects a procedural error regarding legal aid costs after a party's withdrawal was accepted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in a previous order where legal aid costs were incorrectly allocated after the opposing party accepted the withdrawal. The appellant argued the costs should be in his favor since the respondent had been granted state-funded legal representation. The court ruled that because the withdrawal was accepted, the previous cost allocation was erroneous and ordered the correction to reflect the proper financial standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, comma 1, c.p.c.; The court may exercise its official power of correction to remedy material errors in judgments when such errors arise from the acceptance of a party's withdrawal, thereby adjusting the allocation of litigation costs accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso3299-2022 proposto da: TADDEI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO CRISPO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLETTA MORANTE; -ricorrente - contro CERIO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALESSIO D'ONOFRIO, rappresentata e difesa dall'avvocato DENIS MARINI; -resistente - Sez. VI –RG3299/2022 camera di consiglio14.12.2022 avverso l'ordinanza n. 2021/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ―Laura Cerio ha domandato la correzione dell’errore mat eriale di cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 2021/2022 di questa Corte: ha evidenziato che la Corte, nel dichiarare estinto il procedimento per rinuncia del ricorrente, Gianluca Taddei, ebbe a liquidare le spese in danno della parte rinunciante ein proprio favore, laddove la medesima Cerio era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (onde la statuizione avrebbe dovuto emettersi in favore di quest’ultimo). Con propria memoria Gianluca Taddei ha a sua volta domandato la correzione del provvedimento stante l’accettazione della rinuncia al ricorso posta in atto da Laura Cerio. 2.
― Tale rilievo, che riveste portata assorbente, trova effettivo riscontro: consta, infatti, che la rinuncia sia stata accettata dalla parte controricorrente. 3. ― Quanto dedotto da Taddei può intendersi come sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016. Può conseguentemente disporsila correzione del provvedimento nel senso richiesto.
P.Q.M.
Sez. VI –RG3299/2022 camera di consiglio14.12.2022 La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 2021/2022 sia da considerare come non apposta la statuizione di condanna alle spese che segue la declaratoria di estinzione del giudizio; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nel