Italian Court dismisses appeal on expulsion decree language, ruling official state language suffices for legal notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the expulsion decree's English translation violated the defendant's rights. The applicant argued that Urdu, not English, is the official language of Pakistan and that the translation failed to meet statutory requirements. The court held that the law presumes knowledge of the official state language and that factual disputes regarding linguistic nuances belong to the trial judge, not the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; The translation of an expulsion decree into the official state language of the foreigner's country satisfies the legal requirement of knowledge, excluding the necessity of translation into a dialect comprehensible to the individual.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18706-2021 proposto da: REHMAN TUNZIL UR, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CERBONI; -ricorrente - contro PREFETTURA di GROSSETO; -intimata - avverso il decretodel GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositato il 17/01/2021; Sez. VI–RG 18706/2022 camera di consiglio14.12.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.
FATTI DI CAUSA 1. ― Con ordinanza dell’11 gennaio 2021 il Giudice di pace di Grosseto ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione pronunciato dal Prefetto del capoluogo toscano nei confronti di Tunzil Ur Rehman, proveniente dal Pakistan. A fronte della deduzione con cui è stata prospettata l’illegittimità della traduzione del provvedimento espulsivo nella sola lingua inglese, il Giudice di pace ha osservato che l’inglese era la lingua nazionale del Pakistan, onde l’utilizzo di tale idioma soddisfaceva la condizione prescritta dall’art. 13, comma7, d.lgs. n. 286/1998. 2.
― Ricorre per cassazione, con un solo motivo , Tunzil Ur Rehman; il Prefetto di Grosseto non ha rassegnato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― È lamentata la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998e del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., oltre che del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.; è lamentata, altresì, l’«errata valutazione delle prove». Deduce, in sintesi, il ricorrente, che, come risulterebbe dalla consultazione del sito «Viaggiare sicuri», citato nel provvedimento impugnato, la lingua del Pakistan è l’urdu; invece «l’inglese è la lingua veicolare soprattutto nelle principali città, mentre nelle zone rurali prevalgono lingue locali».
Pertanto, secondo l’istante , l’assunto dell’impugnata sentenza, secondo cui l’inglesesarebbe la lingua nazionale del Pakistan,risulterebbe essere errato. Sez. VI–RG 18706/2022 camera di consiglio14.12.2022 2. ―Il motivo è inammissibile, e così il ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile(Cass. 14 giugno 2018, n. 15674 ;
Cass. 7 luglio 2016, n. 13824; Cass. 18 novembre 2004, n. 21783 ; Cass. 13 aprile 2004, n.6993). Ciò posto, il ricorrente contesta l’accertamento del Giudice di pace quanto al fattoche l’inglese sia la lingua ufficiale del Pakistan : ma l’esame di un tale profilo sfugge, come è evidente , al sindacato di legittimità. E’ noto , infatti, che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; quel che qui viene in discorso è, però,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa,la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). 3. ― Nulla deve statuirsi in punto di spese. Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi Sez. VI–RG 18706/2022 camera di consiglio14.12.2022 di procedimento esente (art. 18, comma 8, d. lgs. n. 150/2011).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso