Court of Cassation dismisses appeal, affirming Gela's jurisdiction over competition law exception raised in incidental proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Gela Tribunal's order transferring jurisdiction to the specialized section in Naples. The appellants argued that the nullity of security bonds regarding competition violations should have been treated as a counterclaim rather than an incidental exception. The court ruled that because the nullity was raised only as an incidental defense without a separate action, the specialized section's exclusive jurisdiction does not apply, leaving Gela as the competent court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 comma 2 l. n. 287/1990; Art. 34 c.p.c.: The specialized section's exclusive jurisdiction for nullity actions does not extend to incidental exceptions of nullity, thereby preserving territorial jurisdiction of the ordinary tribunal.
Parole chiave
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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8763-2022 proposto da: Mendola Giuseppe MNDGPP64T13D960E, Caffo Carmelinda CFFCML68B67G624C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19/C, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentati e difesi dall'avvocato; -ricorrenti - contro INTRUM ITALY SPA 10311000961, quale procuratrice di PENELOPE SPV SRL 04934510266; -intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di Sez. VI –RG87 63 /2022 camera di consiglio14.12.2022 GELA, depositata il 17/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MASSIMO FALABELLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALDO CENICCOLA che chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del regolamento, dichiari la competenza del Tribunale di Gela. FATTI DI CAUSA 1. ― Il Tribunale di Gela , in esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Giuseppe Mendola e Carmelinda Caffo, ha dic hiarato la propri a incompetenza in favore de lla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. Ha osservato che gli opponenti, cui era stato ingiunto, su ricorsodi Intrum Italy s.p.a., quale procuratrice di Penelope SPV, il pagamento della somma di euro 77.117,46 , oltre interessi, avevano eccepito la nullità delle prestate fideiussioni per violazio ne della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 : circostanza questa che, secondo il Tribunale, era decisiva al fini del radicamento della competenza della nominata Sezione specializzata, giusta l’art. 33, comma 2, l. cit.. 2.
― L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza dai nominati opponenti. Intrum Italy non ha rassegnato difese. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela. RAGIONI DELLA DECISIONE Sez. VI –RG87 63 /2022 camera di consiglio14.12.2022 1. ― I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Gela abbia impropriamente ritenuto che la questione circa la nullità delle fideiussioni ― che si era dedott o recassero clausole da considerarsi espressione di vietate intese restrittive della concorrenza ― fosse stata veicolatada una vera e propria domanda riconvenzionale, piuttosto che dauna semplice eccezione di merito. 2.
― Il ricorso è fondato. A norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 1/ 2012, convertito, con modificazioni, dallal. n. 27/2012, l e azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della leggesono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 d.lgs. n. 168/2003, e successive modificazioni.
Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata(Cass. 10 marzo 2021, n. 6523 ; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429). Quest’ultimanullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione:
è lo stesso Tribunale di Gela a ricordarlo, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata. Sez. VI –RG87 63 /2022 camera di consiglio14.12.2022 Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli). Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità. Nel nostro caso caso il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di Gela, competente funzionalmente ex art. 645, comma 1, c.p.c.) deve conosceredelle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.). 3.
― Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Gela. 4. ― Le spese del regolamento sono rimesse al merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; rimette al giudizio di merito la decisione circa le spese del presente giudizio relativo al regolamento di co