Cassation court dismisses appeal for late tax appeal summary due to expired statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the late resumption of a tax dispute. The taxpayer argued that the resumption was valid because the litigation was still pending, but the court found the deadline for resumption had expired in October 2017. Consequently, the special tax simplification procedure could not apply as the litigation was no longer considered pending at the time of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017; Art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018: The special suspension of appeal terms for tax dispute simplification applies only if the litigation is pending within the specific statutory window, and expiration of the resumption deadline precludes the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nsigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30517-2021, proposto da: BLUEBELLE S.A.S. DI CHIARAVALLOTI ENRICHETTA (C.F. 04919100968), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore, depositata telematicamente il 21.10.2022, dagli AVV.TI MARIA BIANCA PARRELLI e MASSIMILIANO LEONETTI, unitamente ai quali è dom.toin ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 1621/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la BLUEBELLE S . A . S . DI CHIARAVALLOTI ENRICHETTA impugnò, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, il provvedimento di diniego della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 conseguente all’istanza proposta da essa contribuente relativamente ad un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a riprese per I.V.A., I.R.A.P. e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2008, atto impugnato innanzi alla C.T.P. di Milano ed il cui procedimento, a seguito di cassazione con rinvio, era stato riassunto innanzi alla C.T.R.; che la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 1621/21, depositata il 27/04/2021 dichiarò inammissibile, per tardività, la riassunzione della lite in grado di appello ad opera del contribuente e, per l’effetto, estinto il giudizio, con conseguente rigettò, “per infondatezza”, dell’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata; che avverso tale decisione la BLUEBELLE S .
A . S . DI CHIARAVALLOTI ENRICHETTA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato, in via del tutto preliminare, che la notifica del ricorso eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE è nulla, siccome eseguita presso l’Avvocatura dello Stato – che non risulta avere rappresentato e difeso l’Ufficio nel giudizio di merito (arg. da Cass., Sez. 5, 22.6.2021, n. 17700, Rv. 661765-01); che, tuttavia, pur in mancanza di costituzione volontaria dell’ AGENZIA , alla luce del complessivo esito del presente giudizio di legittimità e dovendosi evitare comportamenti che si traducano in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue (perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo) non ricorrono gli estremi per ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 1, 11.3.2020, n. 6924, Rv. 657479-01);
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 11 co. 9, dl 24 aprile 2017, n. 50, dell’art. 6, co. 11, dl 23 ottobre 2018, n. 119 e dell’art. 65, dpr 29 settembre 1973, n. 600” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del d.l. n. 119 cit.) non fosse pendente alcuna lite, per effetto della tardiva riassunzione, innanzi alla C.T.R. del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione proposta dalla BLEUEBELLE avverso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008 (cui l’istanza predetta si riferiva), con conseguente inapplicabilità, in nuce, della disciplina ex art. 6, comma 11, cit.; che il motivo è manifestamente infondato; che, come emerge anche dal ricorso, il termine per riassumere, innanzi alla C.T.R. della Lombardia ed a seguito dell’ordinanza n. 8000 del 2017 di questa Corte, il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento sotteso all’istanza di definizione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 presentata dalla BLUEBELLE pacificamente scadeva, per effetto della sospensione feriale ex lege n. 742 del 1969 relativa all’anno 2017, alla data del 28.10.2017; che la contribuente, tuttavia, non poteva, per ciò stesso, avvantaggiarsi, ai fini della riassunzione del giudizio, dell’ulteriore sospensione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017: ed infatti, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, mentre ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, ai diversi fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero –come accaduto nella specie - per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché, però, la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (Cass., Sez. 6-5, 7.5.2019, n. 11913, Rv. 654139-01); che, alla luce di quanto precede, dunque, spirando il termine per la riassunzione del processo innanzi alla C.T.R. - come detto - in data 28.10.2017 (e, dunque, successivamente al 30 settembre 2017), non può trovare applicazione la speciale proroga ex lege n. 96 del 2017 (né, a valle, le ulteriori proroghe invocate dalla contribuente): con la conseguenza che (a) alla data del 24.10.2018 alcuna lite – come correttamente osservato dalla C.T.R. - poteva ritenersi pendente, né (b) la contribuente poteva, pertanto, avvalersi di alcuna definizione agevolata ex art. 6, comma 11, cit.;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della BLUEBELLE S . A . S . DI CHIARAVALLOTI ENRICHETTA , in persona del legale rappresentante p.t., dell’u