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Ordinanza — n. 3217/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3217/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to provide specific legal grounds for their claims. The applicants relied on generic arguments regarding procedural nullity and lack of motivation without citing the exact articles of the Civil Code or specific case law. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 375, 376 e 380 bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic and fail to cite the specific legal provisions or precedents upon which the alleged violations are based.

Parole chiave

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inadmissibility generic grounds cassation appeal procedural nullity lack of motivation Code of Civil Procedure specific legal provisions opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 86 c.p
NTNMNL 74E46 E243P) ANTONUCCI Paola Gilda (C.F.: NTNPGL 67D41 E243X) ANTONUCCI Fausto (C.F.: NTNFST 65L15 D592H) rappresentati e difesi dall’avvocato Fausto Antonucci (C.F.: NTNFST65L15D592H), costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 33833 del 16 novembre 2022
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Enrico SCODITTI Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. Emilio IANNELLO Consigliere dott. Marco ROSSETTI Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. Paolo PORRECA Consigliere R.G. n. 14124 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14124 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da ANTONUCCI Luciano (C.F.: NTNLCN 60A26 D592V) ANTONUCCI Manuela (C.F.:

NTNMNL 74E46 E243P) ANTONUCCI Paola Gilda (C.F.: NTNPGL 67D41 E243X) ANTONUCCI Fausto (C.F.: NTNFST 65L15 D592H) rappresentati e difesi dall’avvocato Fausto Antonucci (C.F.: NTNFST65L15D592H), costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di SCOCCO Luciano (C.F.: SCC LCN 54A07 D763M) SCOCCO Gabriella (C.F.: SCC GRL 62A59 D763R) rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Di Lorenzo (C.F.: DLRVCN 57P06 D763 G ) -controricorrenti- nonché CAMPANELLA Maria(C.F.: CMP MRA 32L66 D763D) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1511/2020,pubblicata in data 5 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 Secondo quanto si evince dalla decisione impugnata, Almo, Fausto, Luciano, Manuela e Paola Gilda Antonucci, nonché Concetta La Sorda, hanno proposto opposizione avverso un atto di precetto loro notificato da Maria Campanella, nonché Luciano e Gabriella Scocco, anche quali eredi di Elena Campa- nella. L’opposizioneè stata rigettata dal Tribunale di Chieti – Sezio- ne distaccata di Ortona. La Corte di Appello di L’Aquila ha conferm ato la decisione di primo grado.

Ricorrono Fausto (anche quale erede di Almo), Luciano, Ma- nuela e Paola Gilda Antonucci, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso Luciano e Gabriella Scocco. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

La trattazione è stata differita alla data odierna, essendo stata proposta, nell’imminenza della data dell’adunanza fissata in origine, una istanza di ricusazione, poi dichiarata inammissibi- le(con ordinanza di questa Corte n. 33833 in data 16 novem- bre 2022, in atti). Ragioni della decisione 1. I ricorrenti hanno depositato, in data 20 dicembre 2022, una memoria denominata « Note a difesa per Udienza 20/12/22» contenente una nuova istanza di ricusazione del Presidente del Collegio e del giudice relatore, che in sostanza Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 risulta fondata sui medesimi argomenti alla base della prece- denteanaloga istanza dell’11 ottobre 2022.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte «la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può con- tinuare; l’evidente inammissibilità della ricusazione, infatti, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude non di meno l’automatismo dell’effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrappo- ste esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto» ( ex multis :

Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 1624 del 19/01/2022, Rv. 663574 - 01 Sez. U , Sentenza n. 461 del 13/01/2021, Rv. 660215 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014, Rv. 633762 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26267del 06/12/2011 , Rv. 620661 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 5236del 10/03/2006 , Rv. 588245 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 12525del 27/08/2003 , Rv. 566283 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 10406del 02/07/2003 , Rv. 564715 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 8847del 28/06/2001 , Rv. 547812 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 4624del 07/05/1998 , Rv. 515202 – 01;

Sez. 3 , Sentenza n. 3825del 01/04/1995 , Rv. 491576 – 01; Sez. L , Sentenza n. 4804 del 24/04/1993 , Rv. 482005 – 01; cfr. altresì Corte cost., ord. 18 marzo 2005 n. 115e Corte cost., ord. 23 luglio 2002 n. 388 che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 3, c.p.c., hannoavallato l’indicata lettura della disposizione) . Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Nella specie, la Corte ritiene, a una sommaria delibazione del- la nuova istanza di ricusazione, che la stessa sia carente dei requisiti formali richiesti per la sua ammissibilità, sia perché essa è stata proposta tardiva mente , oltre il termine di cui all’art. 52, comma 2, c.p.c.,sia perché risulta in realtà già di- chiarata inammissibile una precedente istanza di ricusazione sostanzialmente fondata sui medesimi argomenti.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per una nuova so- spensione del procedimento in attesa della decisione su tale nuova istanza di ricusazione, il cui “fondo” andrà comunque deciso dal collegio competente, cui vanno a tal fine trasme s si gli atti.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. ; manifesta degli artt. 75, 83, 88, 31, 34, 35, 36, 39 - 40, 51, 52, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159, 160, 161, 162) 168 bis, 174, 474, 615, ecc., c.p.c. e 647 e 669 terdecies c.p.c. e 2, 1168 o 1170 c.c., ecc.». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza edel procedimento ex art t . 360, n. 4, c.p.c. ». Con il terzo motivo del ricorso si denunzia « omess a, insuffi- ciente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle partio rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.». 3.Il ricorso è inammissibile. 3.1Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.:

Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01;

Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non può ritener- si conforme alle indicate prescrizioni. Esso presenta una sezione intitolata «Svolgimento del proces- so –Esposizione (sommaria) dei fatti e degli elementi di dirit- to dei precedenti gradi, costituenti ragioni della domanda- Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 eccezioni, con relative conclusioni rassegnate dopo le argo- mentazioni dei motivi», il cui contenuto risulta prolisso, non chiaro nell’esposizione e nel suo senso logico e, per questo, di ardua intelligibilità, anche per una serie di divagazioni, spesso polemiche, che appaiono del tutto inconferenti rispetto alla materia del contendere.

Non è comunque possibile –in base a tale confusa esposizione – individuare con precisione le reci- proche pretese delle parti, i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le de- duzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversa- ria, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui è fondata la sentenza di primo grado, nonché le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della pronuncia impugnata. 3.2 Inoltre, i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non è riprodotto, né di- rettamente né indirettamente, il contenuto degli atti su cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, né sonolocalizzati i relativ i document i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 Rv. 604828 –01;

Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011 , Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del 04/01/2013 , Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01;

Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.3Sono, infine, altresì inammissibili (lo si osserva soprattut- to a fini di completezza espositiva) i singoli motivi in cui si ar- ticola l’impugnazione.

Il primo richiama una nutrita serie di norme di cui si assume la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza una idonea specificazione delle concrete ragioni che avrebbero dato luogo a tali pretese viola- zioni, se non sulla base di un generico rinvio ai successivi mo- tivi. Con il secondo, si lamenta una nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche in tal caso sulla base di asserzioni del tutto generiche che hanno sostanzialmente riguardo, peraltro, alla decisione di Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 primo grado e non a quella oggetto della presente impugna- zione.

Il terzo risulta formulato denunciando vizi di motivazione, sul- la base della precedente abrogata previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non applicabile nella specie, in ra- gione della data di emissione della sentenza impugnata. 3.4Pare opportuno osservare che anche tutte le argomenta- zioni poste a base dell’esposizione di cui al terzo motivo del ri- corso (definita “sintetica” ma che si sviluppa invece da pag. 15 a pag.

32) sono assolutamente inidonee a consentire alla Corte di percepire le effettive ragioni dell’impugnazione, risul- tando in sostanza di fatto incomprensibili. 3.5Neanche l’ultima parte del ricorso, intitolata «Esposizione dei fatti e motivi di diritto specifici dell’impugnazione» (da pag. 32 a pag.

45) contiene una comprensibile indicazione di censure sufficientemente specifiche e ammissibili in sede di legittimità, da parte degli effettivi ricorrenti, rivolte avverso la decisione di secondo grado (con la quale è stata dichiarato in gran parte inammissibile l’appello da essi proposto, rigettato per il resto), sostenute da puntuali richiami agli atti e ai do- cumenti processuali su cui si fonderebbe l’impugnazione, ri- solvendosi in una serie di affermazioni e contestazioni generi- camente riferibili alla vicenda per cui è causa, ma certamente non idonee a sostenere un valido ricorso per cassazione in re- lazione alla decisione di secondo grado impugnata. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Ric. n. 14124/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge; - dispone trasmet tersi gli atti al collegio competente per la decisione sull’istanza di ricusazione avanzata in data 20 dicembre 2012.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari