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Ordinanza — n. 3209/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax collection appeal, ruling notification defects are cured if tax authority reached its purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3209/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax collection agency's appeal and the heir's incidental appeal against a lower court's dismissal of a tax notice. The lower court had declared the notice void due to improper personal notification to the heir instead of the deceased taxpayer. The court ruled that such a defect is curable if the notice reached its substantive purpose, which it did by informing the heirs of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 156, comma 3, c.p.c.; Art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973; Art. 60, D.P.R. n. 600/1973: A defect in the notification of a tax payment notice is cured if the act achieved its purpose, even if the notification was not strictly personal to the heirs.

Parole chiave

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tax notice notification curable defect reaching the purpose deceased taxpayer heirs sanatoria per raggiungimento dello scopo diritto d'informazione degli eredi accertamento della qualità di erede successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 156, comma 3, c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R.
Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 1973 (intema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 156 c.p
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019
156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019).
Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018
(Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conf.
Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019
Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4978/2021R.G. proposto da: Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente della riscossione per la Provincia di Messina (C.F.: 00833920150 e P.IVA: 04739330829), con sede in Messina, alla Via Ugo Bassi n. 126), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianni Silvia, giusta delibera del CdA del 14.1.2021, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio legale associato “Legalia” e rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso, dall’Avv.

Nicola Iacopino (C .F. : CPNNCL75H14F158R); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: Cartella di pagamento – Notifica agli eredi del contribuente 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – ricorrente incidentale – e Cilione Eugenio, quale erede di Cilione Francesco; -intimato- -avverso la sentenza n. 409 /1 6 / 20 21 emessa dalla CTR della Sicilia , Sezione staccata di Messina, il 15/01/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Cilione Eugenio, quale erede di Cilione Francesco, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 29.178,88, per l’anno d’imposta 2005, a seguito di accertamento divenuto definitivo in assenza di ricorso.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella era stata notificata a mani di una vicina all’indirizzo dell’erede, anziché presso il domicilio del de cuiusagli eredi impersonalmente.

3. Sull’appello della Riscossione Sicilia, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava il ricorso, evidenziando che il vizio notificatorio rilevato era causa di nullità assoluta, come tale non sanabile, in quanto incideva sulla struttura del rapporto tributario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su due motivi. Cilione Eugenio non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la nullità della notifica della cartella di pagamento non può essere pronunciata allorquando l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, avendo nel caso di specie l’erede del contribuente proposto tempestiva impugnazione.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto nulla in via assoluta la notifica della cartella di pagamento, nonostante la stessa fosse stata correttamente eseguita, in mancanza di comunicazione dell’avvenuto decesso del contribuente, presso il luogo di residenza del de cuius.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la nullità della notifica della cartella di pagamento non può essere pronunciata allorquando l’atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, avendo nel caso di specie l’erede del contribuente proposto tempestiva impugnazione.

4. Risultano fondati l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, sostanzialmente sovrapponibili, con conseguente assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale. Nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuiuscollettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato taleincombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi (Sez. 5, Ordinanza n. 13760 del 22/05/2019).

Nel caso di specie, da un lato, risulta ex actis che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta presso il domicilio di Cilione Eugenio in data 25.8.2011 e, quindi, prima che questi, in data 9.11.2011, avesse presentato la dichiarazione di successione; dall’altro, non è contestato e, comunque, risulta per facta concludentia, che l’Ufficio fosse a conoscenza dell’avvenuto decesso di Cilione Francesco (avvenuto il 2.1.2011), avendo, ripetesi, eseguito la notifica presso il domicilio dell’erede. Dovendosi conciliare l’esigenza di assicurare l’effettività della conoscenza in capo al contribuente dell’atto impositivo con quella di tutelare l’affidamento incolpevole riposto dall’Amministrazione finanziaria nella comunicazione, a cura degli eredi, dell’eventuale decesso del loro dante causa, si assiste ad una gradualità progressiva nell’individuazione delle modalità con le quali procedere alla notifica.

In particolare: a)qualora l’evento morte non sia stato comunicato e l’Amministrazione non sia, comunque, a conoscenza dell’intervenuto decesso del contribuente, la notifica può essere eseguita validamente presso il domicilio del de cuius; b)qualora l’Amministrazione sia a conoscenza aliunde del decesso, ma non sia avvenuta la comunicazione da parte degli eredi, la notifica può essere eseguita agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius;

c) qualora gli eredi, almeno trenta giorni prima, abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, l’atto impositivo deve essere notificato personalmente e nominativamente agli stessi nel domicilio fiscale da costoro comunicato. E’ evidente, quindi, che l’aver eseguito la notifica della cartella di pagamento, sia pure intestata al de cuius, presso il domicilio dell’erede rappresenta un quid pluris , in termini di conoscibilità, rispetto all’adempimento (notifica eseguita agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius) che il medesimo avrebbe potuto pretendere in assenza di comunicazione dell’avvenuto decesso.

Né il Cilione ha dedotto l’esistenza di altri eredi del contribuente ai quali sarebbe stato necessario notificare la cartella.A tutto concedere, peraltro, si è in presenza di un’ipotesi di nullità, come tale sanabile per raggiungimento dello scopo. Invero, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del de cuius, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 5, Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019).

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta, infatti, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (intema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).

5. Il ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale meritano, pertanto, di essere accolti. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche al fine di regolamentare le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale e dichiara assorbito il primo motivo di quest’ultimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente gi