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Ordinanza Interlocutoria — n. 3203/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil section remits case to criminal section as free legal aid appeal lacks civil jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3203/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the civil section's jurisdiction over a cassation appeal challenging a denial of free legal aid in a criminal proceeding. The appellant argued for civil court review, but the court noted that the dispute concerns the legality of the aid denial rather than judicial compensation. Consequently, the matter was remitted to a criminal section as it falls under their exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 170, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 151/2001; The civil sections of the Court of Cassation lack jurisdiction over appeals regarding the denial of free legal aid in criminal proceedings, which must be heard by criminal sections.

Parole chiave

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free legal aid criminal proceedings jurisdictional competence cassation appeal judicial compensation difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 170, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 151/2001

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n.19161
Cass. n. 4407/2011
Cass. n. 10136/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18897-2021 proposto da: RIZZO ALBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZA NOVARA; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -resistente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE; -intimate - avverso l'ordinanza n. 13941/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Ritenutoche Rizzo Alberto ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Termini Imerese , che ha rigettato l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, nel quale l’attuale ricorrente intendeva costituirsi parte civile; in ragione di tale circostanza, si potrebbe ritenere che nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito daCass., sez. un., 3 settembre 2009, n.19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407/2011; n. 10136/2021).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda civile dell