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Ordinanza Interlocutoria — n. 3201/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on role extract due to lack of standing under new tax collection law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3201/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a specific legal interest in challenging the tax role extract. Although the applicant argued that internal judgments covered this issue, the court noted that the new law requires proof of direct prejudice regarding public procurement participation or debt recovery. Consequently, the court remitted the case for a full public hearing to properly assess the standing requirement.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; The court must verify standing for challenging a tax role extract, and absence of specific prejudice regarding public procurement or debt recovery renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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standing for appeal tax role extract public procurement prejudice inadmissible appeal d.P.R. 602/1973 allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione ad agire eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375, n. 1 e 5, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 26283 del 2022
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Testo completo

la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24218/2021 proposto da: BERGAMINI CORRADO, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocato SIMONA DI FONSO, per procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e PREFETTURA DI LATINA-UTG LATINA - intimat i - avverso la SENTENZA n. 7186/2021 de l TRIBUNALE DI ROMA , depositata il27/4/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022; rilevato che il Relatore aveva proposto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse in capo all’opponente sul rilievo che: - i l d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, che cos̀ recita:Ric. 2021n. 24218 Sez. 6-2 CC del 1 ° dicembre 2022 “4-bis.

L’estratto di ruolo non ̀ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, evidentemente, le sanzioni amministrative), trova applicazione nei processi pendenti (salvo che sull’ammissibilità dell’impugnazione si sia formato il giudicato), poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (cfr.

Cass. SU n. 26283 del 2022); - la verifica in ordine all’effettiva sussistenza dell’interesse all’impugnazione in capo all’opponente, nei termini sopra esposti, dev’essere svolta, d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, compreso il giudizio di legittimità; - nel caso in esame non emerge, in fatto, la sussistenza (e neppure la deduzione) di alcuna delle situazioni indicate dalla norma sopra esposta; considerato che, a fronte di tale proposta, il ricorrente, in memoria, ha, tra l’altro, dedotto che l’ammissibilità Ric. 2021n. 24218 Sez. 6-2 CC del 1 ° dicembre 2022 dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo è coperta dal giudicato interno; ritenuto che, a fronte di tale eccezione, il ricorso non presenti l’evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Se