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Ordinanza Interlocutoria — n. 3196/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal judgment to expedite case definition under new simplified procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3196/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the ongoing tax appeal judgment regarding agricultural land sale proceeds until January 16, 2023. The taxpayer challenged a regional tax commission decision that taxed her share of the sale price, arguing it should be exempt as an additional compensation for a sole cultivator. The court granted the suspension request to facilitate the simplified case definition procedure mandated by the new law.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, l. n. 130/2022; Art. 5, comma 2, l. n. 130/2022: The court may suspend proceedings to expedite the definition of the case under the simplified procedure provided by the law.

Parole chiave

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simplified procedure tax appeal suspension agricultural land sale additional compensation cultivator direct tax exemption procedural acceleration assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, l. n. 130/2022
15-12-2022 - 3 - Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli a
Art. 5, comma 2, l. n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso5699-2020 proposto da: FANIGLIULO LILIANA - C.F. FNGLLN33C57L049N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO FUMAROLA, come da delega in calce al ricorso introduttivo; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta edifende ex lege; -controricorrente - Ric. 2020 n. 05699 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2190/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI; RILEVATO La contribuente Liliana Fanigliuloricorre avverso la sentenza n. 2190/28/2019 con cui la CTR per la Puglia, Sez. staccata di Taranto, ha accolto l’appello erariale ritenendo legittimo l’atto impositivo emessodall’Ufficio, il quale aveva accertato una maggior plusvalenza di euro 12.544,43 derivante dalla cessione bonaria di un terreno agricolo.

L’atto di cessione si inseriva in una procedura di esproprio ed era concluso dalla stessa ricorrente e dagli altri due comproprietari del terreno Cosimo e Fabrizio Cavallo: ivi i tre comproprietari avevano concordato la suddivisione in tre parte del corrispettivo ricevuto. La CTR si discostava così dalla decisione cui era giunta la CTP, la quale aveva invece ritenuto illegittima la ripresa a tassazione sul presupposto che una parte della somma erogata corrispondeva all’indennità aggiuntiva di cui all’art. 37, co. 9, d.p.r. n. 327/2001, spettante al solo comproprietario e coltivatore diretto Cosimo Cavallo e come tale non soggetta a tassazione.

Nel riformare la decisione di primo grado la CTR aveva ritenuto tassabile il corrispettivo ricevuto dalla contribuente che, non essendo coltivatore diretto, non vantava i requisiti necessari ai fini dell’esenzione. Invoca la cassazione della sentenza la contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, l. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge;

PQM Ric. 2020 n. 05699 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, l. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile – Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli a