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Ordinanza Interlocutoria — n. 3183/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to clerical error regarding prior recommendation for summary dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3183/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the case to be remitted to the Tax Section for a new hearing. The relator had previously recommended dismissing the taxpayer's appeal without remittal due to its original inadmissibility, but a clerical error caused the opposite proposal to be communicated to the parties. Consequently, the court decided not to rule on the merits and instead sent the matter back for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, c.p.c.; When a relator's recommendation for summary dismissal is communicated by clerical error as a recommendation for remittal, the court must not decide the appeal and shall remit the case to the lower section for a new hearing.

Parole chiave

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clerical error summary dismissal tax appeal remittal to new hearing inadmissibility correzione di errore materiale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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n. 26283/2022
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Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19391/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro HI TECH CAR s.n.c. di Camarotto Pierluigi C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv .

Giorgio Tedesco, come da procura allegata al controricorso - c ontroricorrente – N. 19391/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto , n. 51/2/2021depositata il 7.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija; Il Collegio, rilevatoche con ordinanza n. 27676/2022, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, com’è noto risolta con sentenza n. 26283/2022; rilevato che, all’esito, il Consigliere relatore aveva esitato la proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, nel senso della cassazione senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso della contribuente, ma che – per mero disguido di C ancelleria – è stata invece comunicata alle parti la proposta precedente; ritenuto quindinon opportuno decidere il ricorso; p.q.m. rinvia lo stesso a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria.

Roma, così deciso nella camera d