Cassation remands tax appeal regarding doubled statute of limitations for tax crimes perfected after tax year.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the tax agency's appeal to the Tax Section, finding no decisive evidence on the issue. The agency argued that the statute of limitations should double when a tax crime is perfected after the tax year ends, while the taxpayers resisted this claim. The court declined to rule on this novel question, leaving it for the lower tribunal to address first.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973; The Court of Cassation held that it cannot decide on the applicability of the doubled statute of limitations for tax crimes perfected after the tax year without first establishing the existence of a decisive fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
57/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3957/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro CERRONE ANTONIO e CERRONE PASQUALINA,in proprio e nella qualità di ex soci della cancellata Garanzia Europa s.r.l., elettivamentedomiciliatiin Roma, Piazzale Clodio n. 32/A , presso lo studio dell’avv. Lidia Sgotto Ciabattini, rappresentatae difesa da ll’ avv.
Giuseppe Nebbia , come da procura allegata al controricorso -controricorrenti – N. 3957/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise , n . 223/02/2020depositata in data 6.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere RelatoreSalvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. delMolise rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 58/2017della C.T.P. di Isernia, che aveva accolto il ricorsodi Antonio e Pasqualina Cerrone, annullando gli avvisi di accertamento loro notificati, in proprio e nella qualità di ex soci della cancellata Garanzia Europa s.r.l., per il recupero di IRPEF, IRAP e IVA, per gli anni 2009-2011; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi, cui resistono Antonio e Pasqualina Cerrone con controricorso, illustrato da memoria;
Il Collegio,rilevato che il ricorso pone la questione – da quanto risulta, finora non affrontata da questa Corte di legittimità –della applicabilità del termine di decadenza “raddoppiato” ex art 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis) all’ipotesi in cui il reato appaia perfezionato, secondo l’Ufficio,in epoca successiva all’anno d’imposta oggetto di accertamento; ritenuto dunque non sussista l’evidenza decisoria;
P.Q.M.
rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso