Cassation appeal suspended pending tax authority's decision under new law suspension request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the cassation proceedings and remitted the case to a new hearing date. The appellant, Tropicana s.a., requested a suspension of the trial under Article 5, paragraph 2 of Law No. 130/2022, while the respondent, the Italian Revenue Agency, filed a counter-appeal. The court granted the suspension until January 16, 2023, awaiting the tax authority's formal determination within the statutory timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; The court must suspend proceedings and remit the case to a new hearing when a party requests suspension under the specified provision, pending the administrative authority's decision within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5562/2021 R.G. proposto da TROPICANA s. a . s . di Guerrieri Anna C. , in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Montesanto n. 52, presso lo studio dell’avv. Federica de Ritis, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3640/13/2020depositata in data 14.7.2020;
N. 5562/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija; Rilevatoche: -la Tropicana s.a. s . di Guerrieri Anna C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campaniaaveva accolto l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 17464/2018, emessa dalla C.T.P. di Napoli, che aveva invece accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRAP ed IVA, anno 2012; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che la ricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;
Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;
P.Q.M.
dispone la sospensione del processo sino al 16 gennaio 2023; rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso