Italian Court of Cassation partially allows appeal against Inps regarding social security contribution prescription and fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Andreucci Giada's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision regarding her social security contributions. While the court rejected the claim that the Inps had an illegitimate claim for mandatory membership in the separate management, it found the lower court's finding of intentional tax evasion based on the missing RR form to be legally flawed. Consequently, the judgment was quashed on this specific ground and remanded for a new decision by a differently composed appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26, Law n. 335/1995; Art. 2941 n. 8 Civil Code: The mere omission of the RR form in tax declarations does not automatically constitute intentional concealment of a contributory debt, requiring a concrete judicial assessment of the taxpayer's actual intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2683-2021 proposto da: ANDREUCCI GIADA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO MARISCOLI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Presidente Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE 1. la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n. 222/2020 accoglieva l'appello dell'Inps avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva dichiarato non dovute da Andreucci Giada , lavoratrice autonoma iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), le somme relative alla obbligazione contributiva scaturente dalla iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, in quanto intervenuta la prescrizione del credito;
2. la Corte di merito riteneva che la prescrizione accertata dal primo giudice fosse stata validamente interrotta dalla comunicazione dell'Inps, di richiesta del pagamento, notificata alla Andreucci il 23 agosto 2017, per la contribuzione dell'anno 2012. Il giudice d'appello valutava altresì che la professionista avesse anche omesso di segnalare,con compilazione del Quadro RR, il proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata, così incorrendo in una ipotesi di evasione contributiva e non di mera omissione.
3. avverso tale sentenza la Andreucci aveva proposto ricorso per cassazione, affidato ad 4 motivi. L'Inps era rimasto intimato.
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: Ric. 2021 n. 02683 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 5. Con primo motivo( ai sensi dell'art. 360 co.1 3 c.p.c.) è denunciata la violazione e falsa applicazione della I.n. 335/1995, art. 2 co. 25 e 26, e co. 12 art. 18 DL n. 98/2011, artt3 e 8 d.lgs n.103/96, art. 221 n. 576/80 , art. DM n. 281/96 e art. 2697 c.c.. Parte ricorrente sostiene la illegittima pretesa dell'Inps di iscrizione alla Gestione separata.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito da tempo che "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" ( Cass.n.32167/2018).
Il motivo è da rigettare 5.1 Con il secondo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., della legge 335/1995 e art. 55 RDL n. 1827/35, D.Igs 462/97 arti e segg., in relazione al DM n. 282/95 e ari:. 17 DPR n. 435/2001, art.2697 c.c., per aver, la corte d'appello, ritenuto non prescritto il diritto dell'Inps ad esigere il credito relativo alla contribuzione previdenziale del 2011, ed aver ritenuto Ric. 2021 n. 02683 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- dolosa la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale.
6. La censura è fondata. Questa Corte ha chiarito che " In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass n. 37529/2021) Il principio evidenzia come non sia sufficiente, ai fini dell'occultamento doloso, la mancata compilazione del quadro RR, non potendo affermarsi nessun automatismo a riguardo, essendo invece necessario un concreto accertamento della volontà effettiva del contribuente.
Con riguardo a tale motivo la sentenza deve essere cassata. 7)- Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) quale l'art. 116 co.8 I.n. 388/2000, per aver, la corte di merito ritenuto applicabili al caso concreto le sanzioni di cui alla lett.b) anziché quelle della lett.
a) della norma citai:a. 8)- Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali l'art. 44 co.2 DL n. 269/2003 conv. In I.n. 326/2003 , art. 2697 c.c., per aver la Corte d'appello di Ancona ritenuto legittimo il calcolo dei contributi previdenziali per l'anno 2011 ignorando la soglia di esenzione di E. 5.000,00. 9)-1 due ultimi motivi devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo poiché la valutazione nuovamente affidata alla corte di merito , in base ai principi sopra evidenziati, risulta preliminare rispetto ai profili ulteriormente censurati. Ric. 2021 n. 02683 sez. ML ud. 24-11-2022 -4- La sentenza deve essere pertanto cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata la causa alla corte di merito per la decisione, in diversa composizione, anche sule spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di ancona, in diversa composizione, anche