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Ordinanza — n. 3142/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on summary procedure jurisdiction when claim includes 'justice amount' clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3142/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ruffino against the Tribunal of Palermo's order regarding jurisdiction over a civil claim. Versaci sued for damages with a specific sum plus a clause requesting 'the greater or lesser amount deemed just,' while Ruffino argued this made the case value-indeterminate and thus required the Judge of Peace. The court held that such a clause indicates an orientative value rather than indeterminacy, allowing the Tribunal to apply summary procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis cod. proc. civ.; Art. 1367 cod. civ.: The expression 'or the greater or lesser amount deemed just' does not render the claim's value indeterminate if the specific amount is requested, as it serves merely as a stylistic formula indicating an orientative value subject to judicial quantification.

Parole chiave

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summary procedure jurisdiction value indeterminacy greater or lesser amount Judge of Peace competence civil claim interpretation valore litigioso spese di ripristino risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis cod. proc. civ.
Paolo Francesco Ruffino, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, deducendo che l’art. 702 bis cod.proc.civ.
Art. 1367 cod. civ.
Art. 14 cod. proc. civ.
10 cod.proc.civ., il quale stabilisce che il valore della causa si determina dalla domanda, l’art. 14 cod.proc.civ.
art. 702 bis cod.proc.civ
Paolo Francesco Ruffino, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, deducendo che l’art. 702 bis cod.proc.civ.
art. 42 cod.proc.civ
dopo aver premesso che, nel caso di specie, pur essendosi il Tribunale pronunciato con ordinanza confermativa della propria competenza, deve ritenersi ammesso il ricorso ex art. 42 cod.proc.civ.
art. 10 cod.proc.civ
art. 14 cod.proc.civ
10 cod.proc.civ., il quale stabilisce che il valore della causa si determina dalla domanda, l’art. 14 cod.proc.civ.
art. 14 cod.civ
10 cod.proc.civ., il quale stabilisce che il valore della causa si determina dalla domanda, l’art. 14 cod.proc.civ.
art. 1367 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 15/06/2020, n.11595
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14574-2022 R.G. proposto da: RUFFINO FRANCESCO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MICELI, elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio, via Crescenzio, 25; – ricorrente – contro VERSACI LIANA; - intimata - avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo dell’11 Oggetto: Regolamento di competenza – Responsabilità civile in generale maggio 2022. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere MARILENA GORGONI Rilevato che: con ricorso exart. 702 bis cod.proc.civ., Liliana Versaci conveniva in giudizio l’odierno ricorrente chiedendone la condanna alla eliminazione delle cause dei danni subiti dal suo appartamento ed al ripristino delle condizioni originarie dello stesso, corrispondendole la somma di euro 3450,00, oltre ad Iva, come da preventivo versato in atti o l’importo diverso giudizialmente accertato anche a seguito di CTU, affinché provvedesse essa stessa all’esecuzione dei lavori di ripristino;

Paolo Francesco Ruffino, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per valore del giudice adito, deducendo che l’art. 702 bis cod.proc.civ. condiziona l’accesso al processo sommario alla ricorrenza di un presupposto, nel caso di specie non ricorrente, cioè la competenza per valore del Tribunale nella composizione monocratica; pertanto, essendo la controversia di competenza di altro giudice – il giudice di pace – il processo sommario non avrebbe dovuto essere attivato; Liliana Versaci contestava l’eccezione di incompetenza, sostenendo che, avendo chiesto una pronuncia di accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno, indicando il valore di euro 3450,00, al netto di Iva, accompagnando tale richiesta con la formula “o la somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, avrebbe manifestato la volontà di ottenere la somma spettantele all’esito del giudizio senza porre limiti al potere liquidatorio del giudice; con ordinanza dell’11 maggio 2022, oggi impugnata, il Tribunale ha stabilito che il procedimento di cognizione sommaria di cui all’art. 702 bis e ss. cod.proc.civ. può essere applicato esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con esclusione, tra le altre della competenza del giudice di pace e che la formula “la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” lungi dall’essere una formula di stile manifesta la volontà della parte di attribuire alla controversia valore indeterminato; ha concluso, quindi, per la conferma della propria competenza, ha rigettato l’eccezione dell’odierno ricorrente, ha disposto il mutamento di rito ed ha fissato l’udienza exart. 183 cod.proc.civ.;

Paolo Francesco Ruffino ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo dell’11 maggio 2022 che ha rigettato l’eccezione di incompetenza per valore, affidandosi ad un solo motivo; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Liliana Versaci; il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore, Fulvio Troncone, ha chiesto il rigetto del ricorso; Paolo Francesco Ruffino ha depositato memoria. Considerato che:

1) dopo aver premesso che, nel caso di specie, pur essendosi il Tribunale pronunciato con ordinanza confermativa della propria competenza, deve ritenersi ammesso il ricorso ex art. 42 cod.proc.civ. per regolamento di competenza, perché il Tribunale avrebbe conclamato in termini di assoluta oggettiva inequivocità e incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitamente davanti a sé la questione della competenza, il ricorrente censura l’ordinanza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene che la formula con cui Liliana Versaci aveva aggiunto alla richiesta risarcitoria di euro 3450,00, quella alla condanna al pagamento di una somma maggiore o minore giudizialmente accertata avrebbe dovuto considerarsi di mero stile e giammai espressiva in senso ottativo della volontà della parte di ottenere quellasomma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del Giudice, come, al contrario, ritenuto dal Tribunale di Palermo che così decidendo avrebbe violato l’art. 10 cod.proc.civ., il quale stabilisce che il valore della causa si determina dalla domanda, l’art. 14 cod.proc.civ. che, nelle cause relative a somme di denaro, individua la competenza del giudice in base alla somma o al valore indicato dall’attore, l’art.7 cod.proc.civ., perché avrebbe dovuto ritenere la controversia rientrante nella competenza per valore del giudice di pace; il motivo è infondato, perché contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto "in quellasomma maggiore o minore che verràritenuta di giustizia ", questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita "di stile").

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare dellasomma determinata che viene indicata nelle conclusioni specifiche; ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve nella mancanza di indicazione dellasomma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 cod.civ.prov . , si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (così Cass. 18/01/2018, n.1210); nel caso di specie tale conclusione è rafforzata dal fatto che Liliana Versaci non solo aveva fatto ricorso alla suddetta formula, ma aveva rinviato la determinazione del quantum spettantele a titolo risarcitorio all’esito di una CTU tecnica eventualmente da espletarsi; il che conferma che il valore della richiesta risarcitoria era stato espresso in una fase del processo in cui non poteva affatto dirsi raggiunta la certezza in ordine al quantum del risarcimento (Cass. 15/06/2020, n.11595); non è un caso che la giurisprudenza privi di rilievo la formula oggetto di controversia, degradandola a formula di stile, quando “l’iniziale incertezza sul quantumvenga meno, ad esempio essendo stata quantificata la pretesa in esito all'espletamento di prove od alle indagini tecniche svolte (c.t.u.): ed infatti, una volta che si è pervenuti, all'esito della istruttoria, alla determinazione del "quantum", il reiterato riferimento della parte alla -non più attuale - originaria situazione di incertezza (in quanto abbia, ad esempio, precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo in cui si concludeva per la richiesta di liquidazione del danno nell'importo "ritenuto di giustizia"), si palesa oggettivamente inconferente rispetto al dato acquisito nel successivo sviluppo dell'attività processuale, e dunque la invocazione della medesima clausola - contenuta nella domanda originaria o riformulata in sede di precisazione delle conclusioni - non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale, venendo a risolversi in una mera forma stilistica”; tanto non è avvenuto nel caso di specie, di conseguenza, trova applicazione il principio che il Collegio intende ribadire secondo il quale "il valore della causa, che va determinato in base al ‘disputatum’, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di unasomma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quellamaggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 cod.civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola distile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione; di conseguenza, avendo la causa valore indeterminato, il giudice adito, ai sensi dell’art. 14 cod.proc.civ., deve ritenersi competente per valore, dovendosi il valore ritenere equivalente alla competenza del giudice investito della causa”;

3) la Corte rigetta il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Palermo;

2) nulla deve essere liquidato per le spese perché Liliana Versaci non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palermo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisd