Cassation court dismisses appeal on jurisdictional clause validity due to lack of specific written approval under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of objection was extraneous to the main legal issue regarding the validity of the jurisdictional clause. The lower courts correctly found that the specific written approval required by Article 1341 of the Civil Code was satisfied by the parties' explicit written consent to the derogatory clause. Consequently, the court ruled that the appeal failed to challenge the substantive validity of the clause and thus lacked decisiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1341 c.c.; Art. 1342 c.c.: The requirement for specific written approval of derogatory clauses is met when the contract contains a clear indication of the clause's content, rather than a mere cumulative reference to general terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11787-2021 proposto da: SIDERCOMM SUD DI LA PENNA E MANICONE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i sig.ri LA PENNA UGO LAZARIO, MANICONE LUIGI, MANICONE CARMINE, PILOLLI CARMELA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato UMBERTO IPPOLITO; -ricorrente- contro TITAN SPV SRL, in persona della procuratrice speciale PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA TURINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CAMPI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2700/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.La vicenda trae origine dall’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 19136/2017 emesso dal il Tribunale di Milano con cui ingiunse alla Sidercomm Sud, in qualità di utilizzatrice, nonché ai Sig.ri Ugo Nazario La penna, Luigi Manicone, Carmine Manicone e Carmela Pilolli, in qualità di fideiussori, di pagare alla parte ricorrente, la concedente Alba Leasing S.p.A., la somma di € 258.774,07 oltre interessi, a titolo di canoni scaduti e insoluti, e le spese della procedura monitoria, nonché ingiunse – alla sola Sidercomm – di restituire la pressa cesoia marca Ecotecnica mod.
Katana 378 D+ accessori oggetto del contratto di leasing stipulato tra le parti. Gli opponenti dedussero la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice adito, stante la nullità assoluta e/o inefficacia, ex art. 1341, comma 2, c.c., della clausola vessatoria derogativa della competenza territoriale di cui al n. 20 del contratto di locazione finanziaria. Nel merito, sollevarono eccezione di inadempimento per avere legittimamente sospeso il pagamento dei canoni a causa dei difetti di funzionamento, legatia vizi e/o difetti di costruzione, evidenziati dal bene locato.
La società opposta si costituì deducendo la validità delle clausole di determinazione della competenza territoriale, in quanto sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché l’infondatezza dell’eccezione di inadempimento siccome non provata. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 maggio 2019, rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e ritenendo correttamente approvate per iscritto, ex artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole derogatorie della competenza, nonché ritenendo illegittima l’eccezione di inadempimento, in quanto contrastante con le specifiche clausole del contratto di locazione, e, comunque, non provata.
2. Gli odierni ricorrenti proposero appello riproponendo le censure mosse al decreto ingiuntivo in sede di opposizione. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 23 ottobre 2020, rigettò l’appello e confermò la sentenza di primo grado condannando gli appellanti alle spese del giudizio di gravame.
3. Avverso tale sentenza La Sidercomm Sud di La Penna e Manicone s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nonché i Sig.ri Ugo Nazario La penna, Luigi Manicone, Carmine Manicone e Carmela Pilolli propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Titan SPV s.r.l. unipersonale, cessionaria del credito di Alba Leasing S.p.A., resiste con controricorso. Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341, comma 2, c.c., nonché dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182, comma 1, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.
I ricorrenti censurano, in particolare, la pronuncia con la quale la Corte d’appello – confe rmando la competenza territoriale del Tribunale di Milano - ha stabilito la validità delle clausole vessatorie, previste nei contratti di locazione finanziaria e di fideiussione stipulati tra le parti del giudizio, che, riguardo alle controversie, prevedevano la competenza territoriale del foro di Milano. Il giudice di appello, esaminati i predetti contratti, ha rilevato che “le clausole relative al foro per le controversie sono state espressamente richiamate con il numero e la dicitura descrittiva “foro competente”, in calce ai due contratti, unitamente alle altre clausole richiedenti la doppia sottoscrizione” e ha ritenuto, alla luce del precedente Cass. civ., sez.
VI-3, 09/07/2018, n. 17939 nonché “anche tenuto conto, nel caso in esame, della qualità di imprenditori, e non di semplici consumatori, dei contraenti”, che tale modalità fosse idonea a garantire l’esigenza di tutela codificata nell’art. 1341 c.c. in quanto l’attenzione del contraente in posizione debole viene adeguatamente sollecitata dal richiamo al contenuto della clausola in sede di sottoscrizione specifica. In particolare, secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto il requisito della specifica approvazione di cui all’art. 1341 c.c., nonostante l’inidoneità della modalità di sottoscrizione delle clausole de quo a garantire l’attenzione del contraente sulle clausole sfavorevoli, in quanto non integra specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco a tutte le condizioni generali.
5. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi e dunque difetto di decisività della censura. La ratio in discorso non è quella del mero richiamo in blocco, ma è nel senso che le clausole contengono una indicazione sommaria del contenuto, e dunque non un semplice richiamo cumulativo. La circostanza, così come accertata dal giudice del merito, integra peraltro secondo la giurisprudenza il requisito della specifica approvazione per iscritto (fra le tante Cass. n. 17939 del 2018). Va comunque rammentato che l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 -2, ord. n. 8320 del 15 marzo 2022). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del cita