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Ordinanza — n. 3081/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to lack of specific facts and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3081/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Hassan Zohaib's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural and evidentiary requirements. Although the applicant alleged severe persecution in Pakistan and claimed vulnerability in Italy, the lower court correctly rejected these claims due to insufficient specific details and the absence of current employment evidence. The court ruled that the appeal was inadmissible because it relied on generic arguments, failed to substantiate the risk of fundamental rights violations, and attempted to re-evaluate facts not properly documented in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 25/2008; Art. 3, 14 lett. c) d.lgs. 251/2007; Art. 19 t.u. imm.; Art. 32 d.lgs. 25/2008; Art. 10 Cost.: An asylum seeker must provide specific, concrete facts demonstrating a personal risk of fundamental rights violations; generic allegations or reliance on unexamined documents render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility specific facts requirement vulnerability assessment procedural violations fundamental rights risk evidence burden Italian immigration law asilo per cittadini afghani

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 3 e 14, lett. c) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
Art. 19 t.u. imm.
c), d.lgs. 19 novembre 2007, n.
Art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 10, terzo comma, Cost.
Cass. 10 settembre 2020, n.
Art. 5, sesto comma, t.u. imm.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 agosto 2022, n. 25440
Cass. 26 maggio 2021, n. 14648
(così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648;
Cass. 10 settembre 2020, n. 18805
Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass.
Cass. 2 luglio 2020, n. 13565
18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr.
Cass. 23 luglio 2020, n. 13573
Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass.
Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12336-2021 proposto da: HASSAN ZOHAIB, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO GOTI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;-resistente - avverso la sentenza n. 647/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO CATALLOZZI. RILEVATO CHE: - Hassan Zohaib propone ricorso per c assazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 23 marzo 2021 , di reiezione dell’appello per l’annullamento del l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto le su e domand e per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, del diritto alla protezione umanitaria o all’asilo politico; - dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tal i domande il richiedente, cittadino del Pakistan (regione del Punjab) , aveva allegato che:era stato segregato e picchiato da alcuni talebani al fine di costringerlo a consentire l’accesso di uno dei terroristi al collegepresso il quale lavorava; il giorno dopo, mentre trasportava in automobile uno dei terroristi, questi si era fatto esplodere e lui si era salvato lanciandosi dal veicolo in corsa, riportando ferite al capo che lo costringevano alla degenza in ospedale per tre giorni; mentre era ricoverato i terroristi si erano recati a casa dei suoi genitori, uccidendo il padre e ferendo la madre; aveva, dunque, deciso di scappare dal paese di origine, rifugiandosi dapprima in Libia e quindi in Italia; -il giudice ha disatteso il ricorso evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni richieste; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;

CONSIDERATO CHE:- con il primo motivo il ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e 3 e 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla mancata valutazione della situazioneesistente nella regione del Punjab e all’omesso svolgimento dell’attività istruttoria officiosa sul punto; - con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 19 t.u. imm., 32 d.lgs. n. 25 del 2008, e 10, terzo comma, Cost., nonché l’omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che ricorressero i requisiti per il rilascio del permesso di soggiornoper gravi motivi di carattere umanitario senza valutare la situazione di vulnerabilità del richiedente, nonché la sua raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia; -il primo motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha escluso che la regione del Punjab, da cui provenivail richiedente, fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata, evidenziando che, pur essendo stata in passato oggetto di gravi attentati terroristici, allo stato era militarizzata ed era presidiata dall’esercito, che aveva disposto un’azione di sicurezza; - è pervenuta a un siffatto accertamento all’esito dell’esame dei rapporti resi dall’Easo, in particolare quello pubblicato nell’aprile 2019; - il richiedente, nel censurare la valutazione del giudice di merito sul punto, omette di dare atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia decisosulla base di informazioni erronee oppure non più attuali oppure non pertinenti e specifiche, mediante precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte e allegate nei giudizi di merito , limitandosi a richiamare in modo generico fonti internazionali meno aggiornate di quelle richiamate dalla Corte di appello; -in tal modo, non ha assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante e, in ogni caso, non è consentito fondare la denuncia di un vizio motivazionale sulla base di documenti non sottoposti al giudice del merito e prodotti laprima volta in sede di giudizio di cassazione (cfr.

Cass. 29 agosto 2022, n. 25440) -anche il secondo motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha escluso che il richiedente versasse in una situazione di vulnerabilità, evidenziando la mancata allegazione di alcun elemento significativo e sottolineando l’inidoneità a dimostrare la ricorrenza di una siffatta situazione dell’attività lavorativa svolta in Italia, in quanto a tempo determinato e non più in essere; - ciò posto, si osserva che la situazione di vulnerabilità che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648;

Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565); -a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all'applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336); -pertanto, la doglianza non assolve all’obbligo di specificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale doveva essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consistesse il pericolo dedotto e da cosa derivasse; -sotto altro profilo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omessa motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in questasede (cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476), limitandosi a richiamare documentazione asseritamente prodotta in primo grado relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro, ma senza indicare con esattezza dove tale produzione sarebbe avvenuta e riferirne il contenuto; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs