Italian Supreme Court allows correction of error omitting attorney fee deduction order in civil judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior judgment that failed to order the deduction of attorney fees for the opposing counsel. The defense attorney argued that the court's omission prevented the immediate execution of their fee claim, violating procedural efficiency. The court ruled that such omissions must be corrected via the specific material error procedure rather than through ordinary appeals, ensuring the defense lawyer's right to enforce their fees without delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 93, 391-bis c.p.c.: When a judgment omits an order for the deduction of attorney fees despite a request, the remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeal, to ensure rapid enforcement.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 30836-2021 proposto da: CESAREO MARIA RAFFAELLA TIZIANA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA ALBERTO MARIO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA LONGO, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o MASSIMO DE FEUDIS; -ricorrente - contro CREDITO EMILIANO - CREDEM s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia; -intimato - avverso l'ordinanza n. 26422/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALBERTO PAZZI. Ric. 2021 n. 30836 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: Questa Corte, con ordinanza n. 26422/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 22000/2020 R.G., promosso da Credito Emiliano s.p.a. contro Celestino Cilfone e Mariannina Francesca Malaspina, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando l’istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'Avv. Maria Raffaella Tiziana Cesareo, quale difensore di Celestino Cilfone e Mariannina Francesca Malaspina in tale giudizio, ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta formulata dal difensore nel controricorso.
Credito Emiliano s.p.a. è rimasto intimato. Considerato che: Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis Ric. 2021 n. 30836 sez.
M1 -ud. 01-12-2022 -3- cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno della memoria ex art. 380 - ter cod. proc. civ., depositata nel giudizio di legittimità n. 22000/2020 R.G. in data 13 maggio 2021, il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 26422 del 2021, depositata il 29 settembre 2021, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, quarta riga, dopo le parole "che le spese seguono la soccombenza" e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole " e devono essere distratte in favore del difensore dei controricorrenti Avv. Maria Raffaella Tiziana Cesareo, che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, sempre a pag. 5 dell'ordinanza, nona riga, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore dei controricorrenti Avv. Maria Raffaella Tiziana Cesareo.". Dispone che la correzione s