Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3074/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after the brief appeal period expired following electronic notification of the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3074/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory 'brief' period for appeal had expired. The appellant, a bankrupt individual, had received the appellate judgment via electronic communication (PEC) on July 16, 2021, which legally triggered the start of the appeal timeline. The court ruled that the electronic notification was sufficient to commence the period, and the appellant's subsequent filing on September 14, 2021, was untimely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18, 14th paragraph, lett. f, of the Bankruptcy Law; Art. 1 of Law No. 742/1969: The brief appeal period commences from the date of electronic notification via PEC, as the legal knowledge ensured by such communication is equivalent to formal service.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal electronic notification PEC service statutory time limit untimely filing procedural inadmissibility brief period termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, 14th paragraph, lett. f, of the Bankruptcy Law
7.Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorché era decorso il termine “breve” di cui all’art. 18, 14° co., l.fall.
Art. 1 of Law No. 742/1969
la violazione falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall., degli artt.
Art. 3 of Law No. 742/1969
Il relatore – riservata ogni valutazione in ordine alla ragione di inammissibilità correlata a ll ’eccepi ta tardiva proposizione del ricorso - ha formulato (comunque)proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso exart. 375, n.
Art. 92 of the Judicial Order
3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d.
Art. 372, 1st paragraph, of the Civil Procedure Code
Per un verso, la cancelleria della Corte d’Appello di Catania, così come risulta dall’attestazione - allegata (ai sensi dell’art. 372, 1° co., cod.
Art. 360, 1st paragraph, lett. 3 and 5, of the Civil Procedure Code
6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 13, 1st paragraph, quater, of D.P.R. No. 115/2002
, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° co., cod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sul ricorso n. 24111- 20 2 1 R.G. proposto da: RIZZO NATALE– c.f. RZZNTL65H21B923I – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato Alfio Franco Amatoed elettivamente domiciliat o in Roma, alla via dei Gra cchi , n. 9 1 , presso lo studio dell’avvocato Pierfrancesco Torrisi. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento di Natale Rizzo , in persona del l’avvocato Giuliana Sgroi,elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla piazza Ludovico Ariosto, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Enrico La Pergola che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e WORK ON TIME s.p.a. –c.f. 02939590309 -in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e ENI FUELs.p.a. – c.f. 02701740108 - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso lasentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1541 dei 9 /1 6 . 7 . 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1.Con sentenza del 29.1.2021 il Tribunale di Catania, su ricorso della “Work on Time” s.p.a. e su ricorso della “Eni Fuel” s.p.a., dichiarava il fallimento di Natale Rizzo, titolare dell’omonima ditta individuale. 2.Natale Rizzo proponeva reclamo.

Resisteva il curatore del fallimento. Resisteva la “Work on Time” s.p.a. Non si costituiva la “Eni Fuel” s.p.a. 3.Con sentenza n. 1541/2021 la C orte di Catania rigettava il reclamo. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Natale Rizzo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione. Il curatore del fallimento di Natale Rizzo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile,siccome tardivamente proposto, o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. La “Work on Time” s.p.a. non ha svolto difese.La “Eni Fuel” s.p.a. del pari non ha svolto difese.

5. Il relatore – riservata ogni valutazione in ordine alla ragione di inammissibilità correlata a ll ’eccepi ta tardiva proposizione del ricorso - ha formulato (comunque)proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso exart. 375, n. 5), cod. proc. civ. 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall., degli artt. 2214, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia. 7.Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorché era decorso il termine “breve” di cui all’art. 18, 14° co., l.fall.

8. Si premette che l a sospensione dei termini processuali durante il periodoferiale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi dell’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle “ cause inerenti alladichiarazione e revoca fallimento ” , senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo alricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso ladichiarazione di fallimento (cfr.

Cass. 15.1.2016, n. 622) . Si premette che la notifica del testointegrale della sentenza reiettiva delreclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, 13° co., l.fall. dalcancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, 4° co., del dec. l eg . n. 179 del 2012, conv ertito , con modificazioni, dalla leggen. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine “breve” per l ’ impugnazione in cassazione ai sensi dell ’ art. 18, 14° co . , l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° co., cod.proc. c iv., come novellato dal dec.leg . n. 90 del 2014, conv ertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testointegrale della sentenza da parte delcancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod.proc.civ . , perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine“breve” di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria(cfr.

Cass. (ord.) 19.9.2019, n. 23443; Cass. (ord.) 9.1.2017, n. 23575, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, 14° co., l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione). 9.Su tale scorta si evidenzia nella specie quanto segue.

Per un verso, la cancelleria della Corte d’Appello di Catania, così come risulta dall’attestazione - allegata (ai sensi dell’art. 372, 1° co., cod. proc. civ.) dal curatore controricorrente -in data 28.9.2021 ed a firma del relativo dirigente, ha atteso in data 16.7.2021, alle ore 12.42, alla notificazione del testo evidentemente integrale (nel corpo della comunicazione si legge: “segue testo inviato con la PEC”)della sentenza n. 1541/2021 della medesima corte d’appello all’indirizzop.e.c. de ll’avvocato Alfio Franco Amato, difensore del recla mante, Natale Rizzo.

Per altro verso, Natale Rizzo ha atteso alla notificazione a mezzo p . e . c. del ricorso per cassazionein data 14.9.2021, evidentemente allorché il termine di trenta giorni exart. 18, 14° co., l.fall., a far data dal 16.7.2021,era ampiamente decorso. La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal curatore controricorrente, è dunque fondata. E tanto, ben vero, pur al di là delle ragioni –rectius - di inammissibilità di cui alla proposta in data 27.10.2022 ed ancorate, in rapporto alle doglianze addotte, agli insegnamenti di questa Corte nella stessa proposta menzionati. 10.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.

La “Work on Time” s.p.a. e la “Eni Fuel” s.p.a. non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta nei loroconfronti in ordine alle spese. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Natale Rizzo, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento di Natale Rizzo, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Natale Rizzo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di cons