Italian Court dismisses appeal as it challenges factual causation findings reserved for the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Mario Robbiano's appeal inadmissible because it sought to re-evaluate factual findings regarding the causal link between weather events and rice spoilage. Robbiano argued the lower court erred in applying the 'more probable than not' standard without investigating the specific cause of the loading line rupture. The court ruled that such determinations of fact belong exclusively to the trial judge and are only reviewable for lack of reasoning, not for disagreement with the factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2043, 2697 c.c.: A cassation appeal challenging the trial judge's determination of factual causation is inadmissible as it infringes upon the exclusive jurisdiction of the court of first instance to assess facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4069-2022 R.G. proposto da: ROBBIANO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO MICHELATTI, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. -intimata- Avverso la sentenza n. 1233/2021 della Corte d'Appello di Torino, pubblicata in data 15 novembre 2021, notificata in data 9 dicembre 2021; Udita la relazione del Consigliere Marilena Gorgoni. Rilevato che: Mario Robbiano ricorre per la cassazione della sentenza n. 1233/2021 della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 15 novembre 2021, notificata in data 9 dicembre 2021, articolando un solo motivo; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
Oggetto: Responsabilità civile in generale parte ricorrente espone di avere agito contro Unipolsai, in forza di valida polizza assicurativa, per ottenerne “la condanna … al risarcimento del danno patito dal prodotto stoccato in alcuni dei propri silos a causa di eventi atmosferici che, avendo provocato lo scoperchiamento parziale della linea di carico”, avevano causato l’ammaloramento del riso ivi contenuto; il Tribunale di Vercelli, sulla scorta della Ctu espletata nel precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, con la sentenza n. 438/2020, rigettava la domanda attorea; con la sentenza n.1233/2021, oggi impugnata, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello di Mario Robbiano, confermando la decisione di prime cure; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.pr oc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
1) il ricorrente imputa alla sentenza impugnata “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2043 e 2697 cod.civ., 40 e 41 cod.pen.) per quanto concerne la individuazione del rapporto di causalità, sulla base delle risultanze di giudizio, in relazione all’ammaloramento del riso stoccato in due dei quattro silos del sig. Robbiano”; secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d'Appello, ritenendo di non dover fare ricorso al principio del “più probabile che non”, avrebbe omesso di affrontare la censura con cui veniva denunciata l’erronea applicazione del nesso causale; la tesi del ricorrente è che, essendo incontestabile che il riso non si era ammalorato perché non era stato stoccato correttamente e che la rottura della linea di carico rappresentava l’unico fattore causale del danno, il giudice a quo avrebbe dovuto ricercare la causa di quella rottura e non far assurgere la stessa a ipotetico fattore produttivo del danno lamentato; sarebbe stato necessario accertare, ad avviso del ricorrente, che cosa avesse provocato la rottura e il conseguente innalzamento del lamierino che copriva la linea di carico dei silos, essendo irrilevante che detto lamierino fosse adeguatamente fissato; 1.1) il motivo è inammissibile: nonostante l’etichetta con cui il ricorrente indica le ragioni cassatorie, complessivamente ed in ultima analisi ciò che ne sta alla base è la sollecitazione a una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità, quali i fatti sulla base dei quali ritenere dimostrata la ricorrenza del nesso di causa e/o la sua esclusione; dettoaccertamento di fatto è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo per difetto di motivazione; qui invece se ne propone censura proprio quanto all'accertamentodel fatto, che, secondo il ricorrente, andrebbe apprezzato diversamente da come ha ritenuto la corte di merito;
4) nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, non avendo UnipolSai assicurazioni S.p.A. svolto attività difensiva in questa sede;
5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta sezion