Cassation appeal dismissed due to late filing and subsequent withdrawal of the lawsuit by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit on December 19, 2022. The appellant, Ivete Abiassi Tovassi, had initially challenged a lower court decision regarding liability for her cat's death caused by a car accident involving Rosa Casillo and Allianz S.p.A. The Court ruled that the procedural defect of a late appeal, combined with the subsequent withdrawal, resulted in the termination of the proceedings without any allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A cassation appeal filed out of time is inadmissible, and if the appellant subsequently withdraws the suit, the proceedings are extinguished without cost allocation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4268-2022 R.G. proposto da: ABIASSI TOSSAVI IVETE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VORRARO, elettivamente domiciliata in Roma, via M. Scevola 60, presso lo studio dell’avvocato ARTURO DE AMICIS; -ricorrente- contro ALLIANZ S.P.A.; CASILLO ROSA; - intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1952/2021, resa pubblica in data 11 novembre 2021; Udita la relazione del Consigliere Marilena Gorgoni; Oggetto: Appello tardivo – Integrità del contraddittorio e diritto di difesa Rilevato che:
Ivete Abiassi Tovassiricorre per la cassazione della sentenza n. 1952/2021 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 11 novembre 2021, articolando due motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Allianz S.p.A. e da Rosa Casillo: Ivete Abiassi Tovassi espone di avere agito contro Allianz S.p.A. e Rosa Casillo, per sentirle dichiarare responsabili dell’uccisione del gatto di sua proprietà che si trovava davanti alla sua abitazione quando, in data 30 ottobre 2014, veniva investito con la ruota anteriore sinistra dalla Ford Fiesta condotta da Rosa Casillo, assicurata per la r.c.a. con Allianz; il Giudice di Pace di Nola, con la sentenza n. 2836/2019, rigettava la domanda attorea siccome infondata e non provata; con la sentenza n. 1952/2021, oggi impugnata, il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile l’appello, confermando la decisione del Giudice di Pace; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 156, 159 cod.proc.civ., art. 83, co. 7, lett.
h) d.l. n. 18/2020 e art. 221 comma 4° della legge 77/2020, art. 281 sexies cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod.proc.civ.»;
2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, co. 7, lett. h). d.l. n. 18/2020, art. 221, comma 4°, legge n. 77/2020; artt. 281 sexies e 352 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod.proc.civ. ;
3) in data 19 dicembre 2022 è pervenuta presso la Canc elleria di questa Corte atto formale di rinuncia al ricorso;
4) ai sensi dell’art. 390 cod.proc.civ. si dichiara , pertanto, l’estinzione del giudizio di cassazione;
5) nulla deve essere liquidato per le spese non essendosi Allianz SPAe Rosa Casillo difese in questa sede; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezio