Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling DOCFA requires detailed motivation when facts differ from taxpayer proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court's decision regarding the rental income classification of a commercial property. The agency argued the lower court erred by requiring a site visit and insufficient motivation, while the taxpayer contended the assigned rent was excessive and unmotivated. The court held that in DOCFA procedures, if the tax office rejects the taxpayer's data, it must provide precise reasons for its own valuation rather than merely stating a lack of material changes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 335 l. 211/2004: In DOCFA procedures, the tax office must provide detailed motivation when rejecting taxpayer data due to a different technical valuation, rather than merely citing direct knowledge of the premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2884/2021R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Investimenti Commerciali Pomezia S.R.L. (C.F.: 04458510965 ) , con sede legale in Milano, alla Via Melchiorre Gioia n. 26, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Roberto Limetti, nato a Varese il 15 luglio 1970( C.F. :
LMT RRT 70L 15L6 82S), e del Consigliere di Amministrazione e legale rappres entante pro temporeSig.ra Stefania Emanuele, nata a Milano il 2 novembre 1975 ( C.F. : MNL SFN 75S 42F 205P), assistita e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, Classamento immobile adibito a centro commerciale –Stima diretta –Motivazione -Sopralluogo dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo, nato a Roma il 4 agosto 1972(C.F.: DCV TNO 72M04 H501I), Delia Berto, nata a Viterbo il 4 ottobre 1974(C.F.: BRT DLE 74R44M082G) e Benedetta Rossi, nata a Roma il 27 marzo 1965(C.F.: RSS BDT 65C67 H501D) e presso di loro elettivamente domiciliata in 00185 Roma, al Viale Castro Pretorio n . 122 (Studio Pirola Pennuto Zei Associati), giusta procura speciale del 21 febbraio 2022 (Rep. n. 52.959)e del 22 febbraio 2022 (Rep. n. 52.963) autenticata nelle firme dal Notaio Domenico Cambareri; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1761/02/2020emessa dalla CTR Lazio il 19 / 06 /20 20 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Investimenti Commerciali Pomezia s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il classamento di un immobile di sua proprietà adibito a centro commerciale iscritto in categoria D/8, ritenendo eccessiva ed immotivata la rendita attribuita rispetto a quella proposta in sede di Docfa.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non adeguatamente motivata la rendita attribuita.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che l’Ufficio non poteva limitarsi a comunicare il classamento che riteneva adeguato, ma doveva anche fornire gli elementi che spiegassero le ragioni per le quali la proposta avanzata dal contribuente con la Docfafosse stata disattesa, e che, non essendovi stato nella specie un sopralluogo, andava considerata valida la rendita proposta dalla contribuente corroborata da perizia tecnica.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Investimenti Commerciali Pomezia s.r.l. ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e 2697 c.c., nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio aveva espressamente indicato, nell’atto di classamento, le ragioni del proprio operato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione per erronea applicazione degli artt. 4, comma 21, d.l. n. 853/1984 (conv. in l. n. 17/1985), 11, comma 1, d.l. n. 70/1988 (conv. in l. n. 154/1988) e 56 dPR n. 1142/1949, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto necessaria l’effettuazione di un sopralluogo in contraddittorio.
3. In difformità con la proposta del Giudice Relatore, il Collegio ritiene che il primomotivo sia in fondat o, con conseguente assorbimento del secondo . In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni (Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019).
Pertanto, solo nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018). Nel caso di specie, l’Ufficio, da un la to , non si è limitato a recepire gli elementi di fatto indicati dalla contribuente e, dall’altro, non ha indicato nell’avviso di accertamento con precisione le ragioni del suo operato, essendosi limitato(cfr. il passaggio saliente trascritto a pag. 7 del ricors o) adesprimere la propria valutazione in ordine alla insussistenza di modifiche sostanziali nello stato dei luoghi (e, in particolare, alla circostanza che solo una piccola parte della superficie avrebbe subìto la variazione di utilizzo) sulla base “della conoscenza diretta dei luoghi e delle informazioni acquisite per mezzo di brochure informative”, senza neppure chiarire da dove avrebbe attinto la conoscenza diretta e quali sarebbero le brochure informative dalle quali avrebbe ricavato le informazioni.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigettail primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità , che liquida in € 7.700,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nel