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Ordinanza — n. 3020/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing taxpayer's claim that a specific document was legally required for audit access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3020/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had declared an assessment notice void due to missing procedural documents. The taxpayer argued that a specific verbale (report) was mandatory for the legality of the audit access, but the court found this principle misapplied. Consequently, the court held that merely indicating the documents accessed in the initial report suffices, rendering the lower court's reliance on a separate report unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, della legge 212/2000; Art. 24 della legge 4/1929: In fiscal verification proceedings, the verbale of access must only indicate the documents acquired, without requiring a subsequent separate report for the legality of the assessment notice.

Parole chiave

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fiscal audit procedure tax assessment notice validity procedural verbale requirements taxpayer rights protection Cassation tax law dichiarazione fiscale tardiva eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della legge 212/2000
civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n.
Art. 24 della legge 4/1929
653852-01 per cui, in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
588502-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 370 cod. proc. civ.
(a valle), ma anche dopo lo svolgimento dell’udienza camerale fissata per il 15.12.2022: ed infatti, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è rimasto originariamente intimato GIUSEPPE BRUNI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che a seguito di deposito, avvenuto telematicamente il 21.12.2022, di controricorso e memoria ex art.
Art. 375 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto originariamente intimato GIUSEPPE BRUNI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che a seguito di deposito, avvenuto telematicamente il 21.12.2022, di controricorso e memoria ex art.
art. 370 cod. proc. civ
(a valle), ma anche dopo lo svolgimento dell’udienza camerale fissata per il 15.12.2022: ed infatti, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod.
art. 375 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 8.5.2019, n. 12094
12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 5, 8.5.2019, n. 12094, Rv.
Cass., Sez. 5, 4.5.2021, n. 11589
212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (in senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 5, 4.5.2021, n. 11589, Rv.
Cass., Sez. L, 21.4.2006, n. 9396
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18373-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro GIUSEPPE BRUNI (C.F. BRNGPP46C16L063S), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’GIUSEPPE SAITTA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE, n. 3, presso lo studio dell’AVV.

MASSIMO MELLARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1329/21/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 e, a seguito di r iconvocazione, del 30712/2022 dal Consigliere relatore GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a GIUSEPPE BRUNI un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7150/13/2014, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1329/21/10, depositata il 10/02/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che, in assenza di redazione e rilascio di p.v.c. di chiusura delle attività di acquisizione documentale eseguite presso i locali ove si svolge l’attività del contribuente, la successiva emanazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi affetta da nullità; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente notificato a mezzo p.e.c. ad entrambi i difensori costituiti in grado di appello per il contribuente (cfr. relate in calce al ricorso), affidato ad un motivo;

è rimasto originariamente intimato GIUSEPPE BRUNI ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che a seguito di deposito, avvenuto telematicamente il 21.12.2022, di controricorso e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. ad opera della difesa del BRUNI , si è resa necessaria la riconvocazione del Collegio per la data odierna (30.12.2022), non essendo stata ancora pubblicata, al momento del deposito dei predetti atti difensivi, l’ordinanza conclusiva del presente procedimento;

Rilevata, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità della costituzione del BRUNI ,così come della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., siccome avvenuto, come detto, il 21.12.2022 e, dunque, non solo ben oltre i termini all’uopo fissati, rispettivamente, dall’art.370 cod. proc. civ. (a monte) e 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. (a valle), ma anche dopo lo svolgimento dell’udienza camerale fissata per il 15.12.2022: ed infatti, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 cod. proc. civ., da tale inammissibilità derivando, peraltro, il divieto (a) per la Corte di conoscerne il contenuto e, (b) per il resistente, di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo - ma non si tratta del caso di specie, trattandosi di procedimento soggetto a rito camerale, ex art. 375 cod. proc. civ. - alla discussione orale (arg. da Cass., Sez.

L, 21.4.2006, n. 9396, Rv. 588502-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché degli articoli 32 Dpr n. 600/1973 e 51, comma 5, Dpr 633/1972” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento illegittimo, per mancanza di previa redazione e consegna al contribuente del p.v.c. relativo alle attività di accertamento compiute, benché (a) si trattasse un accesso mirato alla mera acquisizione di documentazione strumentale ad un successivo accertamento “a tavolino” e (b) in ogni caso, la redazione e consegna al contribuente del verbale di accesso e acquisizione di detta documentazione determini il decorso del termine ex art. 12 cit., non occorrendo la successiva stesura di alcun p.v.c.; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare il principio affermato da Cass., Sez. 5, 8.5.2019, n. 12094, Rv. 653852-01 per cui, in materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 24 della l. n. 4 del 1929, deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione, sicché, nel caso – quale quello di specie - di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l'indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (in senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 5, 4.5.2021, n. 11589, Rv. 661338-01); che tale principio è stato disatteso, nella specie, dalla C.T.R., la quale ha, invece, ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente, proprio la redazione e consegna allo stesso del p.v.c. predetto;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del