Cassation court remits tax case regarding INAIL supplementary pension tax exemption to lower court for further examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal, ruling that the lower court's interpretation of tax exemptions for INAIL supplementary pensions was legally sound. The applicants argued that the Constitutional Court's decision extended public sector tax rules to private supplementary pensions, while the tax authority claimed the legislative delegation had expired. The court found no decisive evidence to overturn the lower court's application of the specific tax regime established by the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 comma 6 D.Lgs. 252/2005; Art. 23 comma 6 D.Lgs. 252/2005: The specific tax regime for supplementary pensions established by the decree remains applicable despite the expiration of the legislative delegation, provided the norm does not conflict with the Constitutional Court's ruling on public sector extensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29780-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; ricorrente - contro SCUCCIMARRA SABRINA, SCUCCIMARRA SERENA, SCUCCIMARRA SILVIA, quali coeredi di Scuccimarra Pierluigi, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 2, presso lo studio degli Avvocati FRANCESCO SCHILLACI e FRANCESCA AIELLO, che li rappresentano e difendo unitamente e disgiuntamente; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 333/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.
MARIA ENZA LA TORRE; Ric. 2021 n. 29780 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 29780/2021 Agenzia delle Entrate c/ Scuccimarra Silvia+ 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, n. 333 dep il 28/04/2021, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. Pierluigi Scuccimarra, propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle maggiori somme versate negli dal 2014 al 2018, sulla pensione integrativa percepita dall'Inail, per effetto della mancata applicazione dell'aliquota agevolata del 15%.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara accolse la domanda, statuendo che la normativa agevolativa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n.252/2005 risultava applicabile al caso di specie. Ha negato che tale conclusione trovasse ostacolo nell'art. 23, comma 6) del D.Lgs. 252/2005, sia perché non vi era stato alcun seguito alla delega legislativa, sia perché la norma si riferiva ad aspetti diversi dalla tassazione sulle prestazioni pensionistiche. La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha rigettato l'appello dell'Ufficio, statuendo che il fondo interno costituito clall'INAIL rientra tra le forme di previdenza costituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi; tuttavia, allo stesso non si applicano i regimi impositivi stabiliti dalla I. 421/1992, e poi dal D.Igs 124/1993 (secondo cui la pensione integrativa avrebbe costituito reddito per l'87,50°/0 del suo ammontare), posto che l'art. 11, comma 6, del D.Igs. 252/2005 accorda un regime di tassazione più favorevole.
Afferma inoltre che "pare utile ricordare che la Corte Costituzionale (con sent. 218/2019) ha dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 23, comma 6, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d ter) del DPR 917/1986, invece che ai sensi dell'artt. 14, commi 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 252/2005". Inoltre, " il Parlamento aveva delegato il governo a "...ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione delle forme pensionistiche complementari..". ; ma tale delega non è stata di seguito esercitata, fatta salva l'introduzione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005".
Silvia, Serena e Sabrina Scuccimarra, nella qualità di coeredi del defunto Pierluigi Scuccimarra, deceduto in data 24.6.2020, si costituiscono con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria. Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252/2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la sentenza della Corte cost. n. 218/2019 abbia esteso a tutto il settore del pubblico impiego l'intero regime fiscale di previdenza complementare, applicando alle prestazioni derivanti da previdenza integrativa la disciplina fiscale della previdenza complementare.
2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 e 23 del d.lgs. 252 2005, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1 comma 1 lett. C) e 2 lett. I) e P) I. 243/2004, per aver la CTR sostenuto che, poiché alcun decreto di attuazione era stato emanato per attuare la delega del Governo contenuta nella legge n. 243/2004, come invece previsto dall'art. 23, comma 6, del d.lgs. 252/2005, non poteva che concludersi il venir meno dell'operatività della disposizione, nella parte in cui aveva previsto l'ultrattività della previgente normativa. Rilevato che: Non sussiste evidenza decisoria in mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
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