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Ordinanza Interlocutoria — n. 2959/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remits tax agency to file receipt notice for late appeal due to Saturday deadline and lack of service proof.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the tax agency to file a receipt notice for the late appeal, citing procedural flexibility for unnotified documents. The agency argued the appeal was untimely because the deadline fell on a Saturday and they lacked proof of service to the taxpayer's lawyer. The court accepted this request based on established jurisprudence allowing late filing of receipt notices if the taxpayer demonstrates timely efforts to obtain them from the postal service.

Regesto Legislator

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Art. 153 comma 2 c.p.c.; Art. 184-bis c.p.c.; Art. 6 comma 1 legge 890/1982: A party may be granted an extension of time to file a receipt notice for an appeal if they prove they promptly requested a duplicate from the postal administration, even if the notice was not formally served to opposing counsel.

Parole chiave

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tax appeal timeliness Saturday deadline rule receipt notice filing postal service duplicate procedural extension dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 153 comma 2 c.p.c.
Art. 184-bis c.p.c.
civ., potendo il ricorrente domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod.
Art. 6 comma 1 legge 890/1982
civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n.
art. 153 comma 2 c.p
art. 379 cod. proc. civ
18361 del 12/07/2018) secondo cui l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art.
art. 184-bis cod. proc. civ
civ., potendo il ricorrente domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. un. n. 627/2008
Cass.n. 18361 del 12/07/2018
ex multis Cass.n. 18361 del 12/07/2018) secondo cui l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16884-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - C.F. 80224030587, che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro PISPICIA BERNARDO; - intimato - avverso la sentenza n. 7186/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

MARIA ENZA LA TORRE; Ric. 2021 n. 16884 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- r.g.n. 16884/2021 Agenzia delle Entrate c/ Pispicia Bernardo Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte dell'Associazione sportiva dilettantistica Mistretta rappresentata da Bernardo Pispicia, di avvisi di accertamento per il mancato riconoscimento dei regimi agevolativi previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, preso atto della data di deposito della sentenza impugnata (21.6.2016 e dalla data di proposizione dell'appello 31.1.2017.

Bernardo Pispicia è rimasto intimato. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso. Considerato che Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c.,ffcOri---latoi, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia, tenuto conto che il termine scadeva di sabato.

Rilevato che: L'istanza contenuta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso, va accolta, preso atto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. un. n. 627/2008; conf. ex multis Cass.n. 18361 del 12/07/2018) secondo cui l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., potendo il ricorrente domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

P.Q.M.

Rimette in termini l'Agenzia delle entrate per il deposito dell'avviso di ricevimento del ricorso; rinvia la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria. Roma,