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Ordinanza Interlocutoria — n. 2957/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders case remand for joint hearing of related tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2957/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by Silvano Vannini against the Regional Tax Commission's decision regarding his company's 2012 tax assessment. The appellant argued that the tax authority violated procedural rights by issuing an assessment notice before the required sixty-day period and incorrectly applied non-operating company rules. The court rejected these claims, noting the agency's procedural compliance and the correct legal standard for proving economic activity, but instead ordered the case remanded for a joint hearing with other related tax proceedings involving the same parties.

Regesto Legislator

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Art. 37 bis, comma 4, DPR n. 600/1973; Art. 30, Law n. 724/1994: The cassation court dismisses appeals alleging procedural violations in tax assessments and incorrect application of non-operating company rules, ordering remand for joint hearing of related proceedings.

Parole chiave

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tax assessment notice non-operating company rules procedural contradiction joint hearing order tax appeal dismissal contenzioso tributario procedura di azione in materia di assicurazioni sociali imposizione della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 37 bis, comma 4, DPR n. 600/1973
Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis, comma 4, del DPR n.
Art. 30, Law n. 724/1994
Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, per aver l'Agenzia delle entrate notificato l'avviso di accertamento nonostante non fossero passati sessanta giorni dalla notifica dell'invito a comparire e pertanto non garantendo il contraddittorio endoprocedimentale.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17129-2021 proposto da: VANNINI SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO CENSI; ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA; - intimata - avverso la sentenza n. 1480/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 17129 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg n. 17129/2021 Vannini Silvano c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Silvano Vannini propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna n. 1480, dep. il 15/12/2020, che, in controversia su avviso di accertamento con il quale si provvedeva a rettificare in aumento- secondo la disciplina propria della società non operative- il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2012, ha rigettato l'appello del contribuente, confermando Da decisione di prime cure.

La CTP aveva respinto il gravame sostenendo che le motivazioni di merito addotte dalla parte, oltre che non adeguatamente provate, non apparivano idonee a superare le presunzioni di legge, dal momento che la contrazione dei ricavi appariva dovuta eminentemente ad una libera scelta del ricorrente. La CTR, conformandosi alla decisione di primo grado, ha statuito che la società, nell'anno in questione, non ha superato il test di operatività ritenendo le circostanze addotte dal contribuente inidonee a superare la presunzione di legge, atteso che non si è in presenza di situazioni oggettive tali da superarla.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis, comma 4, del DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, per aver l'Agenzia delle entrate notificato l'avviso di accertamento nonostante non fossero passati sessanta giorni dalla notifica dell'invito a comparire e pertanto non garantendo il contraddittorio endoprocedimentale.

2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la disciplina delle società non operative. La CTR non ha considerato che l'onere di provare le oggettive situazioni che hanno impedito la produzione di un reddito gravano sulla società soltanto nella fase amministrativa, ma non in quella giudiziaria, nella quale è sufficiente dimostrare lo svolgimento di un'effettiva attività economica della società.

Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate, mediante la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha segnalato che con ordinanza interlocutoria n. 27179/2022 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria del ricorso proposto da Vanninì Massimiliano rg 17107/2021, per valutare la possibilità di riunire il processo con la causa N.R.G. 17111-21, pendente nei confronti della società Vannini Sas (poi Vannini Sri), e le cause riportanti N.R.G. 17091-21 e 19818-21, chiedendo che il presente procedimento proposto dal socio Silvano Vannini sia riunito con i giudizi pendenti per trattazione contestuale con rg 17107/2021; 17129/2021; 17091/2021.

L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare Fondata, e deve --- pertanto essere accolta.' La Corte,/

P.Q.M.

pronunziando sul ricorso proposto da Vannini Silvano, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria, per riunione o trattazione congiunta dei ricorsi proposti dalla società e dai soci. Roma, 13 dicembre 202