Cassation court dismisses tax appeal, ordering case remand for joint hearing of related proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the non-operativity of a company. The taxpayer argued procedural violations and an incorrect application of non-operativity rules, but the Court focused on the administrative request to join multiple pending cases. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to the tax section for a joint hearing of the related proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 bis, comma 4, DPR n. 600/1973; Art. 30, Law n. 724/1994: The Court may order a remand for the joint hearing of related proceedings when the administrative authority requests it, even if the taxpayer raises substantive or procedural objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17111-2021 proposto da: VANNINI MASSIMILIANO, in qualità di legale rappresentante della Vannini srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato 1GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO CENSI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricatrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA; - intimata - avverso la sentenza n. 1477/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 17111 sei. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg n. 17111/2021 Vannini Massimiliano c/ Agenzia delle Entrate +1 Ritenuto che: Massimiliano Vannini propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, n. 1477, dep. il 15/12/2020, che, in controversia su avviso di accertamento con il quale si provvedeva a rettificare in aumento- secondo la disciplina propria delle società non operative- il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2012, ha rigettato l'appello del contribuente, confermando la decisione di prime cure.
La CTP aveva respinto il gravame, sostenendo che le motivazioni di merito addotte dalla parte, oltre che non adeguatamente provate, non apparivano idonee a superare le presunzioni di legge dal momento che la contrazione dei ricavi appariva dovuta eminentemente ad una libera scelta del ricorrente. La CTR, conformandosi alla decisione di primo grado, ha statuito che la società, nell'anno in questione, non ha superato il test di operatività e che le circostanze addotte dal contribuente non sono idonee a superare la presunzione di legge, atteso che non si è in presenza di situazioni oggettive tali da superarla.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis, comma 4, del DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, per aver l'Agenzia delle entrate notificato l'avviso di accertamento nonostante non fossero passati sessanta giorni dalla notifica dell'invito a comparire e pertanto non garantendo il contraddittorio endoprocedimentale.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la disciplina delle società non operative. La CTR non ha considerato che l'onere di provare le oggettive situazioni che hanno impedito la produzione di un reddito gravano sulla società soltanto nella fase amministrativa, ma non in quella giudiziaria, nella quale è sufficiente dimostrare lo svolgimento di un'effettiva attività economica della società.
Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate, mediante la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha segnalato che con ordinanza interlocutoria n. 27179/2022 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria del ricorso proposto da Vannini Massimiliano rg 17107/2021, per valutare la possibilità di riunire il processo con la causa N.R.G. 17111-21, pendente nei confronti della società Vannini Sas (poi Vannini Sri), e le cause riportanti N.R.G. 17091-21 e 19818-21, chiedendo che il presente procedimento, proposto da Massimiliano Vannini, sia riunito con i giudizi pendenti per trattazione contestuale con rg 17107/2021; 17129/2021; 17091/2021.
L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare fondataz. e deve pertanto essere accolta. ILa Corte
P.Q.M.
pronunziando sul ricorso proposto da Vannini Massimiliano, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria, per riunione o trattazione congiunta dei ricorsi proposti dalla soci