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Ordinanza Interlocutoria — n. 2955/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands tax case to regional tribunal regarding market value calculation period rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2955/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to reduce a property's rental yield. The tribunal adjusted the value based on a public health service contract with lower regional tariffs, contrary to the agency's claim that only pre-1989 depreciation factors apply. The court found no decisive evidence to overturn the tribunal's application of the relevant valuation law and ordered the case back for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 14 DPR n. 1142/1949; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court ruled that the regional tribunal correctly applied valuation norms by considering subsequent elements of depreciation when determining market value, rejecting the argument that only pre-period factors are admissible.

Parole chiave

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tax appeal procedure market value assessment depreciation factors regional tariff impact property rental yield Cassation remand fiscal valuation rules difetto della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione art.
Art. 14 DPR n. 1142/1949
3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR n.
art. 375 c.p
Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Kaal.OLL;70 A sul ricorso 12238-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in ?ersona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MENTORE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 60, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO ZERBONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3700/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 12238 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 12238/2021 Agenzia delle Entrate c/ Mentore srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Mentore srl di avviso di accertamento per classamento in categoria D/4 e maggiore rendita catastale di complesso immobiliare sito in Roma, oggetto di DOCFA, ha accolto in parte l'appello della società contribuente. La CTR, preso atto della pacifica attribuzione all'immobile della cat.

D/4, in relazione alla contestata maggiore rendita attribuita dall'Ufficio in considerazione dell'attività svolta dal Centro di riabi itazione motoria senza alcun tipo di convenzione con enti pubblici, ha ritenuto, sulla base della relazione allegata al ricorso, che trattasi invece di servizio socio sanitario pubblico convenzionato con la regione Lazio a bassa redditività i cui proventi corrisposti alla Mentore srl sono stabiliti da tariffe regionali che risultano inferiori del 35/40% rispetto ad una attività provata con canone di locazione a libero mercato per cui, anche in considerazione dell'andamento negativo del mercato dal 1992 al 2015 e della effettiva minore superficie secondo le planimetrie depositate in catasto, ha ridotto il valore su cui calcolare la rendita catastale in C. 5.597.340,00 (rispetto a C. 7.465.996,00, come calcolato dall'Ufficio), con una determinazione catastale della rendita di C. 83.960,00.

Mentore srl si costituisce con controricorso. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione art. 14 DPR n. 1142/1949, norma riferita al periodo 1988-89, per cui per la determinazione del valore di mercato possono essere presi in considerazione solo elementi svalutativi anteriori, non rilevando l'esistenza di elementi svalutativi successivi al periodo di riferimento. Rilevato che: non sussiste evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.;

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione tributaria. Roma, 13 dicembre 2022