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Ordinanza Interlocutoria — n. 2954/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue on annual tax payment sanctions calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remittal to a public hearing rather than issuing a final judgment. The Regional Tax Commission had ruled that late registration penalties should be proportional to the annual installment, while the tax agency argued the penalty must cover the entire contract duration. The court deemed the legal question regarding the calculation method too significant to decide without full oral argument, citing relevant precedents. Consequently, the case was sent back to the Fifth Civil Section for a public session to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 17 DPR 131/1986; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: When a case involves a question of law of particular relevance, the court must order a public hearing before deciding.

Parole chiave

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tax registration penalties annual installment calculation Cassation remittal public hearing requirement lease contract sanctions arretrati di locazione tempestività tributaria sottrazione di un contributo

Disposizioni normative citate

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Art. 17 DPR 131/1986
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Rilevato che: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in p-ubblica udienza dellaquinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 3 cost
5 della tariffa parte prima dpr 131/1986, anche alla luce dell'art. 3 cost., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass.
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935
5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27305-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente- contro KRYALOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI , in persona dell'Amministratore delegato p:ro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo studio dell'avvocato MARIO DEL VAGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO MULA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 147/20//2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 27305 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- R. G. 27305/2020 Agenzia delle entrate c/ Krialos società di gestione del risparmio per azioni Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Krialos società di gestione del risparmio per azioni di atto di irrogazione sanzioni per insufficiente versamento di sanzione per tardiva registrazione di contratto di locazione (versata per una annualità e non per l'intera durata del contratto), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando al decisione di primo grado.

La CTR ha ritenuto, in base alla interpretazione dell'art. 17 dpr 131/1986, che la previsione per cui le parti possono assolvere l'imposta annualmente, in deroga al regime generale per cui l'imposta è liquidata dall'ufficio e assolta dal contribuente prima della registrazione del contratto - per il contribuente che opta per il versamento annuale- la sanzione per omessa registrazione è commisurata alla frazione della base imponibile da versarsi annualmente, e la sanzione commisurata all'imposta dovuta nel momento in cui viene irrogata. Krialos società di gestione del risparmio per azioni si costituisce con controricorso.

L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1 Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 17, 43, 69 nonché della nota I all'art. 5 della tariffa parte prima dpr 131/1986, anche alla luce dell'art. 3 cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima la sanzione dovuta nell'anno di registrazione, in fattispecie di mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto.

Rilevato che: Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in p-ubblica udienza dellaquinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rimette la causa alla ubbfica udienza—dgrysezione tributaria. Roma, 13 dicembre