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Ordinanza Interlocutoria — n. 2953/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax registration duty, ordering remand due to pending parallel litigation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2953/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Tax Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the registration duty on a business transfer. The Commission had accepted the taxpayers' appeal, ruling that the tax base must account for mandatory employee liabilities like TFR, which the Agency argued should be excluded. The Court rejected the appeal because multiple related appeals between the same parties were still pending, necessitating a joint hearing to resolve all issues together.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR; When multiple appeals between the same parties are pending, the court must order a remand for joint treatment rather than deciding on individual grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax registration duty business transfer employee liabilities TFR deduction pending parallel litigation remand for joint hearing Cassation procedure soggetti passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
2112 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla deducibilità ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta di registro, delle passività per TFR risultanti da scritture contabili obbligatorie.
Art. 43 comma 2 TUR
Art. 51 comma 4 TUR
Art. 2112 c.c.
43 comma 2 e 51 comma 4 TUR, nonché dell'art. 2112 c.c., ex art.
art. 2112 c.c
43 comma 2 e 51 comma 4 TUR, nonché dell'art. 2112 c.c., ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14023-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro IREN ENERGIA SPA, IRETI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 1042/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 04/10/2019; Ai535 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 14023 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg 14023/2020 Agenzia delle entrate c/ Iren Energia spa + 1 . Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che in controversia su impugnazione da parte di Iren Energia s.p.a. cessionaria, e Ireti s.p.a., cedente, di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro su cessione di ramo d'azienda, notificato nel 2017, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello delle società contribuenti. I debiti contestati con l'avviso impugnato riguardano passività TFR e compensi differiti al personale e la loro inerenza rispetto al bene trasferito; le società, nel contratto sottoposto a tassazione, avevano previsto all'art. 1 l'accollo di debito alla cessionaria relativamente a TFR e ratei verso i dipendenti.

La CTR, premesso che l'imposta di registro nella fattispecie va determinata tenendo conto della intrinseca natura del negozio della cui tassazione si discute, quale cessione di ramo d'azienda, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione del gruppo - in massima parte costituita dai rapporti di lavoro destinati alla produzione dei servizi e dei relativi oneri- ha ritenuto l'avviso di accertamento ambiguamente motivato senza alcun cenno alla indicata inerenza. Richiamate le disposizioni di riferimento in materia di passività nei confronti dei lavoratori, ha affermato che per le aziende la rettifica deve essere volta alla individuazione del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie e funzionali all'organizzazione aziendale.

Le società contribuenti sono rìmaste intimate. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con istanza di fissazione udienza. Considerato che 1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR, nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla deducibilità ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta di registro, delle passività per TFR risultanti da scritture contabili obbligatorie. Ciò in quanto il giudice di appello non considerava che il valore dell'azienda doveva basarsi su quello complessivo indicato globalmente dalle parti nel relativo atto di cessione, posto che l'agenzia non aveva provveduto a rettificarlo, sicché non si poteva tenere conto delle passività, ancorché annotate mediante la fattura nelle scritture contabili, ma il prezzo doveva essere valutato nella sua globalità, e quindi anche con l'accollo dei debiti connessi alla posizione dei dipendenti.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 43 comma 2 e 51 comma 4 TUR nonché dell'art. 2112 c.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., con riferimento alla identificazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro nel valore aziendale che le parti si presume, abbiano espresso nel prezzo pattuito: ciò in quanto l'imposta va calcolata sul valore venale di comune commercio che può essere diverso da quello pattuito. Rilevato che: Come emerge dalla istanza di fissazione udienza dell'Agenzia delle entrate del 1.2.2022, sono pendenti in cessazione i ricorsi fra le stesse parti, numeri: r.g. 14021/2020; r.g. 23739/2020; r.g. 18730/2020; r.g. 15210/2021; r.g. 21651/2021; r.g., 2139/2022; r.g. 2390/2022. L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare fondata,- e deve pertanto essere accolta.

P.Q.M.

pronunziando sul ricorso proposto dall'AgenziOelle entrate, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria, per riunione o trattazione congiunta dei ricorsi pendenti fra le stesse parti. Roma, 13