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Ordinanza Interlocutoria — n. 2949/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to novel retroactive temporal issue regarding public debt prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2949/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to a public hearing. The Castaldo heirs argued that a ten-year ordinary prescription period applied retroactively to their 2014 claim against the Ministry, whereas the lower court had incorrectly applied a shorter public law decadenza period. The court determined that the novel legal question regarding the temporal regime of the specific decadenza norm required a nomofilactic ruling before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 lett. c-bis d.l. 143/2008; Art. 11 c.c.: When a provision establishing a special decadenza period creates a novel legal issue regarding its retroactive temporal application, the case must be remanded for a public hearing to allow the Court to establish the binding rule.

Parole chiave

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public debt prescription retroactive temporal regime nomofilactic ruling special decadenza period remand to public hearing decadenza legale decadenza dal diritto di regresso perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 lett. c-bis del decreto legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008
Art. 11 delle preleggi al codice civile
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 247-2022 proposto da: CASTALDO DOMENICO, CASTALDO CARMELA, CASTALDO ANTONIO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO FARINA; - ricorrenti- contro MINISTERO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2056/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 00247 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: Antonio, Carmela e Domenico Castaldo, in proprio e quali eredi di Maria Moccia, ricorrono, sulla base di unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2056 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo che avevano chiesto la restituzione delle somme vincolate a una procedura esecutiva e infine versate al Fondo Unico Giustizia perché non richieste nel quinquennio dal creditore procedente Ferdinando Castaldo, di cui erano eredi; il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d'ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso; resiste con controricorso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi poiché la Corte di appello avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento della decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza atteso il profilo nomofilattico implicato dalla novità della questione, con riferimento al regime temporale della norma in questione;RG n 247 del 2022 Cons. rel.

Paol orreca

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così