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Ordinanza Interlocutoria — n. 2948/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to public hearing regarding creditor rights and business debt registration under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2948/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the merits. The appellant argued that debts must be registered in corporate obligation books to bind the company, while the lower court held that a donor's knowledge of debts could extend liability to the transferee. The court decided to postpone the decision pending new precedents on this specific issue of creditor protection and corporate liability.

Regesto Legislator

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Art. 2560, second comma, cod. civ.; The court must remand proceedings when new precedents clarify whether debt registration in corporate books is a constitutive element for extending passive subjectivity to the transferee of a business.

Parole chiave

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corporate debt registration creditor rights protection business transfer liability obligation books civil code article 2560 remand to public hearing succession of rights assunzione di debito

Disposizioni normative citate

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Art. 2560, second comma, cod. civ.
civ., non essendo in corso un rapporto di lavoro dipendente del creditore al momento della cessione dell'azienda; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, osservando che l'art. 2560, secondo comma, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza, tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10/12/2019, n. 32134
civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza, tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n. 32134, Cass., 07/10/2020, n.
Cass., 07/10/2020, n. 21561
32134, Cass., 07/10/2020, n. 21561, Cass., 03/09/2021, n.
Cass., 03/09/2021, n. 23881
21561, Cass., 03/09/2021, n. 23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass., 12/12/2022, n.
Cass., 12/12/2022, n. 36195
23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass., 12/12/2022, n. 36195;
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Testo completo

eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24305-2021 proposto da: CASCIARO MARIA ELISA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO ANTONIO MARSANO; - ricorrente - contro CORSANO VALERIA, CORSANO DANILA, CORSANO MAURA, CORSANO SABINA, nella qualità di eredi di Corsano Cosimo Luciano nonché di Cinotti Maria Cristina, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GABRIELE RAMPINO; - cantroricorrenti - avverso la sentenza n. 718/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 24305 sez. M3 - ud. 20-12-2022 -2- Suprema Corte di cassazione Sezione Sesta Sottosezione Terza Considerato che: Maria Elisa Casciaro ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 718 del 2021 della Corte di appello di Lecce esponendo che: - Maria Cristina Cinotti, Maura Corsano, Sabina Corsano, Danila Corsano e Valeria Corsano, l'avevano convenuta in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro oggetto, a sua volta, di statuizione di altra condanna giudiziale al pagamento da parte di Giuseppe Casciaro in favore di Cosimo Luciano, padre e marito delle suddette attrici che avevano proseguito la causa inizialmente introdotta da quest'ultimo poi deceduto; - in particolare, il titolo della condanna era stato lo svolgimento di prestazioni di collaborazione svolte da Luciano, per alcuni anni, presso la farmacia di cui era titolare Casciaro; - quest'ultimo aveva poi donato la relativa azienda alla figlia, odierna deducente convenuta, che come donataria era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, osservando che i debiti non risultavano iscritti nei libri obbligatori aziendali, ferma l'inapplicabilità dell'art. 2112, cod. civ., non essendo in corso un rapporto di lavoro dipendente del creditore al momento della cessione dell'azienda; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, osservando che l'art. 2560, secondo comma, cod. civ., non poteva essere invocato in senso opposto alla finalità di protezione creditoria propria della norma, posto che la donataria dell'azienda era risultato essere stata a conoscenza del debito in questione;RG n 24305 del 2021 Cons. rel.

Paolo Po eca resistono con controricorso Maura Corsano, Sabina Corsano, Danila Corsano e Valeria Corsano, quali eredi di Giuseppe Casciaro e Maria Elisa Casciaro; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'iscrizione dei debiti oggetto di pretesa di adempimento nei libri obbligatori aziendali era elemento costitutivo per l'estensione soggettiva della titolarità passiva del rapporto obbligatorio;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: ad avviso del Collegio il processo dev'essere rinviato alla pubblica udienza, tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n. 32134, Cass., 07/10/2020, n. 21561, Cass., 03/09/2021, n. 23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass., 12/12/2022, n. 36195;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022 DepGvItata in trt.‘ì,s21.4* Il Presidente gggi,