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Ordinanza — n. 2947/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding use of criminal trial evidence in civil insurance fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2947/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's use of evidence gathered during a prior criminal trial. The appellant argued that the civil court violated procedural rights by relying on police interrogations and witness statements without their participation. The court rejected this claim, ruling that such evidence is admissible in civil proceedings if properly motivated and subject to adversarial testing upon production.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The civil judge may legitimately base their conviction on atypical evidence collected in a different proceeding between the same or other parties, provided adequate motivation is given and the evidence is not contradicted by other trial results.

Parole chiave

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civil procedure criminal evidence admissibility adversarial principle insurance fraud procedural rights Cassazione danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num.
Art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.
civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num.
Art. 101 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
s.a.s.ricorre con due mezz i; le intimate non svolgono difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 101 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9055 del 2022
ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n.
Cass. n. 31600 del 2021
Cass. n. 19521 del 2019
Cass. n. 35782 del 2022
anche Cass. n. 35782 del 2022; n.
Cass. n. 3689 del 2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3590/2022R.G. proposto da Ardisa di Cianci Salvatore C. s.a.s., rappresentatae difesa dall’Avv. Angelo Carbone, con domicilio eletto in Roma, via Degli Avigonesi, n. 5 presso lo studio legale Abbamonte; –ricorrente – contro Allianz S.p.a., Divisione Allianz Ras Ass.ni S.p.a. (già RAS Ass.ni S.p.a.); Italiana Assicurazioni S.p.a. ; Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Generali Ass.ni S.p.a.); Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Ina Assitalia Ass.ni S.p.a.); Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria - Sai Ass.ni S.p.a. ) ;

Axa Assicurazioni S.p.a.; UnipolSai Oggetto Prova civile -Prove raccolte in altro processo - Utilizzazione -Ammissibilità -Condizioni e limiti Assicurazioni S.p.a.(già Milano Ass.ni S.p.a.); –intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4360/2021 , depositata il24 novem bre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 4360/2021, depositata il 24 novembre 202 1, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la Ardisa di Cianci Salvatore C. s.a.s. al pagamento, in favore della Ras S.p.a., in proprio e nella qualità di rappresentante delle costituite imprese coassicuratrici, della somma di Euro 2.324.056,05, oltre interessi , in restituzione di qua nto indebitamente erogato per indennizzo assicurativo da incendio, in relazione ad evento che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto doloso e frutto di attività truffaldina ai danni delle imprese di assicurazioni; per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente desunta prova dell’origine dolosa e fraudolenta dell’incendio, e dunque del carattere indebito del pagamento effettuato, dagli elementi di prova in precedenza acquisiti nel procedimento penale — costit uenti indizi gravi, precisi e concordanti — e, in particolare , dalle dichiarazioni rese da Daraz Wojciech e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che confermavano la ricostruzione dei fatti emergente da dette dichiarazioni; per la cassazione di tale sentenza la Ardisa di Cianci Salvatore C. s.a.s.ricorre con due mezz i; le intimate non svolgono difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 34, 35 e 36, d.lgs. n. 231/2001, dell’art.2697 c.c. e degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.»; comporta, secondo la ricorrente, violazione delle suddette norme, l’affermazione, esplicitamente anteposta a giustificazione della surriferita valutazione di merito, secondo cui «in ossequio del principio generale della libertà di forma delle prove, il giudice di merito, in mancanza di divieti di legge può avvalersi per la decisione non soltanto delle prove raccolte tra le stesse, o anche tra altre parti, in un diverso giudizio, ma anche delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale che debbono, in tale ultimo caso, essere considerate come indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, la cui concreta efficacia probatoria deve essere valutata dal giudice nella loro convergenza globale senza limitarsi alla valutazione di un solo elemento di prova»; sostiene, di contro, che « strettamente interconness a con il principio di autonomia del giudicato penale rispetto al giudizio civile, al di fuori delle ipotesi ex artt. 651 – 652 c.p. p., è l’inutilizzabilità di elementi probatori acquisiti in un procedimento penale, svoltosi in assenza di contraddittorio con l’odierno ricorrente, all’interno di un diverso procedimento giurisdizionale, ovvero dei giudizi civili di primo e secondo grado»; con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omessa e insufficiente motivazione …; omesso esame di una circostanza decisiva ai fini della controversia»: circostanza, in thesi , rappresentata dall’essersi svolto, il procedimento penale da cui sono tratti gli elementi di prova valorizzati, in assenza di contraddittorio con essa odierna ricorrente; i motivi, congiuntamente esaminabili , sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.: il provvedimento impugnato ha, infatti, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbi a fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie , non pote ndosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e laconseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del2007; n. 8585 del 1999); la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo le intimate svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,