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Ordinanza — n. 2937/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling taxpayer cannot raise prescription defense via late payment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2937/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared a tax debt prescribed due to late notice. The taxpayer argued that the prescription period should have been raised when the original assessment was notified, but the court held that the right to contest the debt is lost if the initial payment notice is not timely challenged. Consequently, the court ruled that the taxpayer cannot use the late notification of the subsequent payment order as a basis to claim the debt is time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 19, co. 3 D.Lgs. 546/1992; Art. 2946 c.c.: The right to contest a tax debt is extinguished if the initial payment notice is not timely challenged, preventing the taxpayer from raising prescription or lapse defenses based on the subsequent notification of the payment order.

Parole chiave

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tax prescription lapse of time payment notice tax collection timely objection tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 19, co. 3 D.Lgs. 546/1992
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co.
Art. 2946 c.c.
546/1992, in relazione all’art. 2946 c.c.” (cfr.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2946 c.c
546/1992, in relazione all’art. 2946 c.c.” (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 17.11.2016, n. 23397
Cass., Sez. 5, 16.7.2019, n. 19010
da Cass., Sez. 5, 16.7.2019, n. 19010, Rv.
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29601-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -ricorrenti - contro VINCENZO MUSTARDINO, elett.te dom.to in S. GIORGIO A CREMANO (NA), alla PIAZZA GIORDANO BRUNO, n. 12/B, presso lo studio dell’AVV.

VINCENZO MUSTARDINO; -intimato - nonché contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. -intimata - avverso la sentenza n. 3481/24/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che VINCENZO MUSTARDINO impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l’avviso di intimazione notificatogli in relazione ad alcune cartelle di pagamento per riprese relative agli anni di imposta 2000 (I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.E.S.) e 2010 (tassa automobilistica); che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 10473/2019, avverso la quale l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 3481/24/21, depositata il 22/04/2021, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla ripresa concernente la tassa automobilistica relativa all’anno 2010, rigettò il gravame in relazione alle riprese relative all’anno di imposta 2000 osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come i relativi crediti erariali fossero estinti per prescrizione, già maturata al momento della notifica della conseguente cartella nei confronti del contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; sono rimasti intimati VINCENZO MUSTARDINO e la REGIONE CAMPANIA ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 3, D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 2946 c.c.” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno di imposta 2000, conseguente alla tardiva notifica della relativa cartella di pagamento laddove, al contrario, tale prescrizione, siccome asseritamente maturata in un momento anteriore alla notifica della cartella medesima, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione di quest’ultima; che il motivo è manifestamente fondato; che poiché la scadenza del termine -pacificamente perentorio - sancito per opporsi ovvero impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del relativo credito (arg. da Cass., Sez.

U, 17.11.2016, n. 23397, Rv. 641632-02), ne consegue che il contribuente non può, mediante l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge della sottostante cartella di pagamento, dovendo tale difesa proporsi – come correttamente sostenuto dalle AGENZIE - entro il termine di impugnazione della cartella medesima, decorso il quale, il relativo credito diviene definitivo (arg. da Cass., Sez. 5, 16.7.2019, n. 19010, Rv. 654519-01); che a tali principi non si è attenuta la C.T.R. la quale, al contrario, ha ritenuto di poter dichiarare prescritta la pretesa impositiva relativa all’anno 2000 per tardiva notifica della relativa cartella di pagamento, nonostante la mancata tempestiva impugnazione di quest’ultima, regolarmente notificata al contribuente il 18.6-23.11.2013 (cfr. sentenza impugnata, p. 2, cpv.); che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

– l’“omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per non avere il Collegio tenuto conto del fatto che l’avviso di accertamento sotteso alla cartella n. 07120110158716771000 era stato oggetto di conferma in sede giudiziale con sentenza pronunciata nel 2010 e, pertanto, la relativa pretesa non poteva in ogni caso ritenersi prescritta” – cfr. ricorso, p. 9); Ritenuto, in conclusione che il primo motivo ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liqui